<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie dall&#039;E-Commerce &#187; Gianluca Carobene</title>
	<atom:link href="http://www.aicel.info/notizie/author/carobene/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicel.info/notizie</link>
	<description>Notizie dall&#039;E-Commerce: la rubrica curata dall&#039;associazione AICEL, dedicata all&#039;informazione e alle notizie sul mondo del commercio elettronico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Carobene</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[196/03]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>In questo periodo l&#8217;Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy) ha incaricato il nucleo speciale della Guardia di Finanza di condurre &#8211; tramite le Tenenze locali &#8211; ampie ispezioni sui siti web, in particolare con riferimento agli obblighi di fornire informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 D.lgs 196/03 (c.d. Codice Privacy) e sull&#8217;acquisizione del consenso alle comunicazioni di cui all&#8217;art 23 del medesimo D.lgs 196/03. Ricordiamo che il Titolare del trattamento deve &#8211; tra le altre &#8211; rendere informazioni circa: - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; - la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; - le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l&#8217;ambito di diffusione dei dati medesimi; - i diritti di cui all&#8217;articolo 7; - gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>In questo periodo l&#8217;Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy) ha incaricato il nucleo speciale della Guardia di Finanza di condurre &#8211; tramite le Tenenze locali &#8211; ampie ispezioni sui siti web, in particolare con riferimento agli obblighi di fornire informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 D.lgs 196/03 (c.d. Codice Privacy) e sull&#8217;acquisizione del consenso alle comunicazioni di cui all&#8217;art 23 del medesimo D.lgs 196/03.</p>
<div>Ricordiamo che il Titolare del trattamento deve &#8211; tra le altre &#8211; rendere informazioni circa:</div>
<div>- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;</div>
<div>- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;</div>
<div>- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;</div>
<div>- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l&#8217;ambito di diffusione dei dati medesimi;</div>
<div>- i diritti di cui all&#8217;articolo 7;</div>
<div>- gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 5 e del responsabile.</div>
<div>Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l&#8217;elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all&#8217;interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all&#8217;articolo 7, è indicato tale responsabile.</div>
<div>Il merchant dovrebbe verificare attentamente la rispondenza alla normativa delle informative rese attraverso i propri siti.</div>
<div>Si ricorda che non esiste una informativa standard, valida per tutti i siti, ma le informative (che devono necessariamente precedere un qualsiasi conferimento di dati da parte degli Interessati) devono essere calibrate sulla specificità dell&#8217;attività svolta, nel settore merceologico e configurate &#8211; anche tecnicamente &#8211; in modo giuridicamente corretto.</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchi italiani: la nuova procedura di opposizione</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/marchi-italiani-la-nuova-procedura-di-opposizione-855.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/marchi-italiani-la-nuova-procedura-di-opposizione-855.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Carobene</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marchi opposizione contraffazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/marchi-italiani-la-nuova-procedura-di-opposizione-855.html' addthis:title='Marchi italiani: la nuova procedura di opposizione ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Con D.M. 11/05/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente individuato i termini e le modalità con cui va esercitato il diritto di opposizione alla concessione di domande di marchi nazionali e internazionali, previsto all&#8217;art. 174 e ss. del Codice della proprietà intellettuale. Nel Bollettino Ufficiale dei Marchi d&#8217;impresa, l&#8217;Ufficio italiano Brevetti e Marchi provvederà a pubblicare mensilmente tutte le domande nazionali di registrazione per marchio d&#8217;impresa (www.uibm.gov.it); in questo modo, i soggetti interessati, titolari di diritti anteriori sul segno oggetto della domanda di registrazione, potranno opporsi alla registrazione. L&#8217;opposizione alla registrazione di un marchio italiano dovrà essere depositata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale Marchi, con estensione di un ulteriore mese, dalla pubblicazione nella Gazzetta dell&#8217;OMPI/WIPO, per l&#8217;opposizione alle domande di marchio internazionale esteso all&#8217;Italia. Questa importante innovazione garantisce uno strumento utile al controllo e alla prevenzione dei tentativi di contraffazione, già presente in diversi ordinamenti.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/marchi-italiani-la-nuova-procedura-di-opposizione-855.html' addthis:title='Marchi italiani: la nuova procedura di opposizione '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/marchi-italiani-la-nuova-procedura-di-opposizione-855.html' addthis:title='Marchi italiani: la nuova procedura di opposizione ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Con D.M. 11/05/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente individuato i termini e le modalità con cui va esercitato il diritto di opposizione  alla concessione di domande di marchi nazionali e internazionali, previsto all&#8217;art. 174 e ss. del Codice della proprietà intellettuale.<br />
Nel Bollettino Ufficiale dei Marchi d&#8217;impresa, l&#8217;Ufficio italiano Brevetti e Marchi provvederà a pubblicare mensilmente tutte le domande nazionali di registrazione per marchio d&#8217;impresa (www.uibm.gov.it); in questo modo, i soggetti interessati, titolari di diritti anteriori sul segno oggetto della domanda di registrazione, potranno opporsi alla registrazione.<br />
L&#8217;opposizione alla registrazione di un marchio italiano dovrà essere depositata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale Marchi, con estensione di un ulteriore mese, dalla pubblicazione nella Gazzetta dell&#8217;OMPI/WIPO, per l&#8217;opposizione alle domande di marchio internazionale esteso all&#8217;Italia.<br />
Questa importante innovazione garantisce uno strumento utile al controllo e alla prevenzione dei tentativi di contraffazione, già presente in diversi ordinamenti.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/marchi-italiani-la-nuova-procedura-di-opposizione-855.html' addthis:title='Marchi italiani: la nuova procedura di opposizione '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/marchi-italiani-la-nuova-procedura-di-opposizione-855.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrizioni all&#8217;utilizzo di Internet sul posto di lavoro</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Carobene</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html' addthis:title='Restrizioni all&#8217;utilizzo di Internet sul posto di lavoro ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Con una delibera del marzo 2007 il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante Privacy) si è espresso sull&#8217;utilizzo di Internet e della posta elettronica negli ambienti di lavoro. Il tema è &#8211; a tutt&#8217;oggi &#8211; di stretta attualità, data l&#8217;ormai irrinunciabile presenza di questi strumenti in quasi tutti i settori lavorativi. Il provvedimento del Garante Privacy muove da una premessa fondamentale: &#8220;compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità ed il corretto impiego di questi mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d&#8217;uso nell&#8217;organizzazione dell&#8217;attività lavorativa&#8221;. Pertanto, il datore di lavoro è legittimato a verificare che i propri dipendenti utilizzino correttamente gli strumenti informatici a loro disposizione e può inoltre adottare le misure restrittive che ritiene più idonee ad assicurare l&#8217;ordinato svolgimento dell&#8217;attività lavorativa. Secondo il Garante, il datore di lavoro può quindi individuare una sorta di &#8220;black list&#8221; di siti &#8220;correlati o meno con la prestazione lavorativa&#8221; (quali ad esempio i social network) indipendentemente dal fatto che siano utilizzati dai lavoratori per scopi personali o correlati all&#8217;adempimento della prestazione cui sono tenuti. Il datore ha altresì la facoltà di adottare misure quali la &#8220;configurazione di sistemi o l&#8217;utilizzo di filtri che prevengano l&#8217;accesso&#8221; a quei [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html' addthis:title='Restrizioni all&#8217;utilizzo di Internet sul posto di lavoro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html' addthis:title='Restrizioni all&#8217;utilizzo di Internet sul posto di lavoro ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Con una delibera del marzo 2007 il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante Privacy) si è espresso sull&#8217;utilizzo di Internet e della posta elettronica negli ambienti di lavoro.</p>
<p>Il tema è &#8211; a tutt&#8217;oggi &#8211; di stretta attualità, data l&#8217;ormai irrinunciabile presenza di questi strumenti in quasi tutti i settori lavorativi.  </p>
<p>Il provvedimento del Garante Privacy muove da una premessa fondamentale: &#8220;compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità ed il corretto impiego di questi mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d&#8217;uso nell&#8217;organizzazione dell&#8217;attività lavorativa&#8221;.</p>
<p>Pertanto, il datore di lavoro è legittimato a verificare che i propri dipendenti utilizzino correttamente gli strumenti informatici a loro disposizione e può inoltre adottare le misure restrittive che ritiene più idonee ad assicurare l&#8217;ordinato svolgimento dell&#8217;attività lavorativa. </p>
<p>Secondo il Garante, il datore di lavoro può quindi individuare una sorta di &#8220;black list&#8221; di siti &#8220;correlati o meno con la prestazione lavorativa&#8221; (quali ad esempio i social network) indipendentemente dal fatto che siano utilizzati dai lavoratori per scopi personali o correlati all&#8217;adempimento della prestazione cui sono tenuti.</p>
<p>Il datore ha altresì la facoltà di adottare misure quali la &#8220;configurazione di sistemi o l&#8217;utilizzo di filtri che prevengano l&#8217;accesso&#8221; a quei siti da parte dei dipendenti.     </p>
<p>Altra esigenza &#8211; che il Garante non esclude possa giustificare il divieto di accedere ad alcuni contenuti web &#8211; è quella di garantire la sicurezza dei sistemi informatici e la loro protezione dall&#8217;attacco di malware e simili, facilmente propagabili in rete.    </p>
<p>Ai fini di contemperare l&#8217;interesse del datore di lavoro a salvaguardare un utilizzo regolare della rete con l&#8217;aspettativa dei lavoratori a sfruttare liberamente le potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici, il Garante ha caldeggiato l&#8217;adozione da parte della singola azienda di un &#8220;disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche&#8221;, con il quale vengano dettate in materia regole precise per i lavoratori.</p>
<p>Carobene &amp; Partners &#8211; 2010 &#8211; www.carobene.com</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html' addthis:title='Restrizioni all&#8217;utilizzo di Internet sul posto di lavoro '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/restrizioni-allutilizzo-di-internet-sul-posto-di-lavoro-599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I problemi legali più diffusi delle aziende di e-commerce</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/i-problemi-legali-piu-diffusi-delle-aziende-di-e-commerce-443.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/i-problemi-legali-piu-diffusi-delle-aziende-di-e-commerce-443.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Carobene</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-problemi-legali-piu-diffusi-delle-aziende-di-e-commerce-443.html' addthis:title='I problemi legali più diffusi delle aziende di e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Lo stand di Aicel presso Smau ha costituito per tre giorni il punto di incontro e confronto tra i Consulenti legali fiduciari dell&#8217;Associazione e gli Imprenditori web-based. Molti quesiti sono stati indirizzati ad approfondire la conoscenza della normativa applicabile al commercio elettronico. E&#8217; emersa la diffusa mancanza di un piano d&#8217;azione legale preventivo che accompagni la corretta formulazione di un business plan relativo alla pianificazione economica del progetto. Molte domande hanno riguardato progetti già online da tempo ma che necessitano di adeguamento al fine di rispettare tutte quelle normative che si sono evolute nel tempo. Sul podio virtuale di questa categoria sono sicuramente la c.d. normativa sulla privacy (gestione dei dati personali) e quella a tutela dei consumatori. Largamente sconosciute sono le implicazioni contrattuali: pochissimi operatori si avvalgono di condizioni generali di contratto predisposte al fine di regolamentare in modo omogeneo una serie indefinita di rapporti con l&#8217;utenza web e spesso rimangono disorientati rispetto alle peculiari modalità di conclusione degli accordi on-line. Infine, si è riscontrata una certa sensibilità in relazione alla tutela del marchio d’impresa, soprattutto in rapporto a possibili conflitti con i nomi a dominio nonchè nella percezione del valore economico connesso a questi segni ed alle conseguenze [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-problemi-legali-piu-diffusi-delle-aziende-di-e-commerce-443.html' addthis:title='I problemi legali più diffusi delle aziende di e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-problemi-legali-piu-diffusi-delle-aziende-di-e-commerce-443.html' addthis:title='I problemi legali più diffusi delle aziende di e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Lo stand di Aicel presso Smau ha costituito per tre giorni il punto di incontro e confronto tra i Consulenti legali fiduciari dell&#8217;Associazione e gli Imprenditori web-based.</p>
<p>Molti quesiti sono stati indirizzati ad approfondire la conoscenza della normativa applicabile al commercio elettronico.<br />
E&#8217; emersa la diffusa mancanza di un piano d&#8217;azione legale preventivo che accompagni la corretta formulazione di un business plan relativo alla pianificazione economica del progetto.</p>
<p>Molte domande hanno riguardato progetti già online da tempo ma che necessitano di adeguamento al fine di rispettare tutte quelle normative che si sono evolute nel tempo.<br />
Sul podio virtuale di questa categoria sono sicuramente la c.d. normativa sulla privacy (gestione dei dati personali) e quella a tutela dei consumatori.</p>
<p>Largamente sconosciute sono le implicazioni contrattuali: pochissimi operatori si avvalgono di condizioni generali di contratto predisposte al fine di regolamentare in modo omogeneo una serie indefinita di rapporti con l&#8217;utenza web e spesso rimangono disorientati rispetto alle peculiari modalità di conclusione degli accordi on-line.</p>
<p>Infine, si è riscontrata una certa sensibilità in relazione alla tutela del marchio d’impresa, soprattutto in rapporto a possibili conflitti con i nomi a dominio nonchè nella percezione del valore economico connesso a questi segni ed alle conseguenze di una loro scelta non ben pianificata.</p>
<p>Si sono evidenziate situazioni di concorrenza sleale, spesso dovute alla mancata regolamentazione dei rapporti con ex dipendenti o collaboratori.</p>
<p>L&#8217;occasione ha rappresentato un importante momento di confronto tra imprenditoria del web e mondo giuridico: l’indicazione di fondo emersa può riassumersi nella consapevolezza di come un valido progetto web non possa prescindere da un accurato screening legale.</p>
<p>Affrontare preventivamente determinate tematiche (contrattualistica, tutela dei consumatori, privacy e tutela del marchio, ad esempio) consente di minimizzare il rischio di possibili ed antieconomiche controversie che distolgono lo sforzo imprenditoriale in termini di tempo e di risorse economiche.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-problemi-legali-piu-diffusi-delle-aziende-di-e-commerce-443.html' addthis:title='I problemi legali più diffusi delle aziende di e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/i-problemi-legali-piu-diffusi-delle-aziende-di-e-commerce-443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora sull&#8217;uso ed abuso del marchio nell&#8217;e-shop</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/ancora-sulluso-ed-abuso-del-marchio-nelle-shop-203.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/ancora-sulluso-ed-abuso-del-marchio-nelle-shop-203.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Carobene</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[causa violazione marchio]]></category>
		<category><![CDATA[diffide]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti griffati]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ancora-sulluso-ed-abuso-del-marchio-nelle-shop-203.html' addthis:title='Ancora sull&#8217;uso ed abuso del marchio nell&#8217;e-shop ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Ancora provvedimenti giudiziari sulla questione relativa all'uso lecito o illecito di marchi altrui nei siti di commercio elettronico.
Il merchant può sempre ed automaticamente utilizzare i marchi dei produttori di ciò che pone in vendita on line?<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ancora-sulluso-ed-abuso-del-marchio-nelle-shop-203.html' addthis:title='Ancora sull&#8217;uso ed abuso del marchio nell&#8217;e-shop '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ancora-sulluso-ed-abuso-del-marchio-nelle-shop-203.html' addthis:title='Ancora sull&#8217;uso ed abuso del marchio nell&#8217;e-shop ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Recenti provvedimenti di alcuni tribunali hanno riaperto con risonanza la spinosa questione relativa all&#8217;esposizione di marchi altrui nei siti di commercio elettronico.</p>
<p>Nel mondo reale, infatti, i negozi tradizionali hanno usualmente potuto distribuire i prodotti delle aziende titolari dei relativi marchi valendosi di clausole contrattuali contenute di norma negli accordi di distibuzione, con limiti di territorio e su base di esclusiva o meno.</p>
<p>Tali limiti sono stati spesso superati con l&#8217;avvento dei siti di e-commerce i quali sorpassano per loro stessa natura i confini territoriali tradizionali, rivoluzionando così le ordinarie modalità di scelta da parte dei titolari dei marchi degli operatori del settore che possono distribuire lecitamente determinati prodotti griffati.</p>
<p>Tale erosione di mercato ha portato i distributori esclusivi di marchi più o meno rinomati a proporre diverse azioni giudiziarie nei confronti di merchant on line che operano senza curarsi di avere espressa licenza di marchio sia per la fase di mera pubblicizzazione dei prodotti sul sito sia per la successiva vendita di tali prodotti marchiati al cliente finale.</p>
<p>Si susseguono diffide ed azioni cautelari volte ad impedire ai merchant tali attività: non è sempre Davide contro Golia ma semplicemente la verifica contenziosa dei limiti e delle facoltà concessi dal titolare del marchio che lo concede in uso ad un licenziatario che gli riconosce un corrispettivo economico.</p>
<p>E&#8217;  interesse di entrambi (titolare del marchio e licenziatario) evitare che soggetti non autorizzati godano illecitamente del marchio: i contenziosi che ne derivano possono provocare conseguenze economiche estremamente negative per chi ne esce sconfitto.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ancora-sulluso-ed-abuso-del-marchio-nelle-shop-203.html' addthis:title='Ancora sull&#8217;uso ed abuso del marchio nell&#8217;e-shop '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/ancora-sulluso-ed-abuso-del-marchio-nelle-shop-203.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

