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Già cliente? Meno obblighi per la privacy e più libertà al marketing

L’autorità Garante e il Governo con il Dl 112/2008 hanno sfoltito gli obblighi per aziende e professionisti richiesti in materia di invio di comunicazioni commerciali 

Il garante della Privacy ha infatti applicato il principio del bilanciamento degli interessi in tema di marketing ovvero la possibilità data dall’articolo 24, comma 1, lett. g) del Codice della privacy di individuare casi in cui il consenso non è necessario. 

Il garante ha stabilito che il venditore di un prodotto e/o servizio può utilizzare senza il consenso sia i recapiti di posta elettronica che di posta cartacea forniti dall’interessato.
Il venditore potrà quindi fare riscorso al proprio database clienti, ai fini dell’invio diretto:

  • di proprio materiale pubblicitario;
  • di propria vendita diretta;
  • per il compimento di proprie ricerche di mercato;
  • di comunicazione commerciale.

Non sarà possibile inviare informazioni su beni o servizi di altri o diversi da quelli oggetto del rapporta di compra-vendita.

La garanzia di opporsi a tale comunicazioni deve comunque essere garantita dal venditore facendosi cancellare dalla lista (opt out) così come rimane l’impossibilità per il venditore di utilizzare dati sensibili per profilare il cliente.


La Camera approva la Manovra Fiscale

Venerdì u.s. la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del DL n. 112 del 25 giugno 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. La parola adesso passa al senato.

Il D.L. 112/2008 all’Art. 33 punto 3 prevede l’abrogazione della norma che aveva reintrodotto l’obbligo di trasmissione dell’elenco Clienti/Fornitori.

Leggi:Cancellato l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori: arriva il decreto legge 112 del 2008


I 5 errori dei negozi online

In questo periodo stiamo verificando i tanti negozi che hanno richiesto di entrare a far parte della Directory Aicel.

Molti di essi purtroppo non riusciranno immediatamente a farne parte. Il motivo? il mancato rispetto del codice di autodisciplina di AICEL

Con questo articolo voglio segnalarvi i punti che maggiormente non vengono rispettati. Osservando gli errori commessi dagli altri e-commerce, possiamo migliorare il nostro, ed entrare di diritto nella Directory Aicel

Ecco dunque i punti meno rispettati

  • P.Iva in Home Page - Oltre ad essere un obbligo di legge (esattamente Art.35 - comma 1 - del DPR 633/72) e’ di fatto un segnale che viene dato al consumatore per assicurargli la presenza di una reale azienda dietro il sito.
  • Rif. Privacy errato - Moltissimi e-shop contengono ancora i riferimenti alla legge 675/96, mentre ora e’ in vigore la 196/2003. Non si tratta solo di una formalita’. In realta’ il nuovo codice sulla Privacy impone tutta una serie di regole - a tutela della privacy del consumatore - che vanno necessariamente rispettate. Una sintetica quanto esaustiva spiegazione di come vengono trattati i dati dei consumatori e’ il primo passo per ottenerne la fiducia.
  • Diritto di recesso - E’ importantissimo riportare in ogni e-commerce le istruzioni su come il consumatore puo’ esercitare il diritto di recesso. Chiarire quali prodotti ne sono esclusi, la modalita’ con cui vanno restituiti etc. semplifica anche la gestione dei rientri. Inoltre le associazioni dei consumatori sono molto attente su questo punto. E se non viene rispettato, il consumatore ha ben tre mesi di tempo per ripensarci….
  • Metodi di pagamento e spedizione - Si, sembra incredibile, ma alcuni e-commerce non riportano nelle condizioni di vendita come potra’ essere effettuato il pagamento, e in che modo verra’ spedita la merce. Ma perche’ dare un calcio ad un potenziale cliente che ci ha gia’ raggiunto, non dandogli queste poche ma essenziali informazioni ?
  • Indirizzi di contatto - Anche qui basta poco per aumentare la fiducia nel potenziale cliente: un indirizzo, un numero di telefono o fax per contattare l’e-commerce tranquilizza il cliente, sapendo che dall’altra parte dello schermo ha comunque una ditta in carne ed ossa pronto ad ascoltarlo per qualsiasi problema

E tu, il tuo e-commerce rispetta il codice aicel ?


Fattura obbligatoria per l’e-commerce diretto

Con Risoluzione 3 luglio 2008, n. 274, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’obbligo di certificazione tramite fattura dei corrispettivi conseguiti nell’ambito del commercio elettronico diretto.

Una azienda intenzionata a vendere documenti musicali on-line il cui corrispettivo sarà pagato direttamente on-line con carta di credito ha presentato richiesta del parere della Direzione circa la possibilità di certificare gli incassi conseguiti con carta di credito mediante la sola annotazione nel registro dei corrispettivi.

L’Agenzia ha verificato che a tutt’oggi non sono stati emanati i regolamenti previsti dalla Legge n. 342/2000 nell’articolo 101 relativi alla non obbligatorietà dell’emissione della fattura, al fine di semplificare gli adempimenti contabili e formali.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria precisa che allo stato attuale, per la vendita di servizi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi, anche se incassati tramite intermediari finanziari (nello specifico, i gestori delle carte di credito).

Rimane invece valido il ricorso al registro dei corrispettivi per il commercio elettronico indiretto (cessione di beni). Il D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 696 art.2, comma 1, lettera oo stabilisce l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, né fattura e né scontrino, per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza.

Approfondimento: Fatturazione obbligatoria nel commercio on line


Cancellato l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori: arriva il decreto legge 112 del 2008

Con l’approvazione del D.L. 112/2008 lo scorso 25 Giugno è stato cancellato l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori, reintrodotto dalla manovra dell’estate 2006 (D.L.248/2006 c.d. Legge Bersani)

La legge Bersani modificava infatti il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 modificava l’articolo 8-bis del decreto del presidente della Repubblica introducendo il comma 4-bis.
‘Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai
precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse
fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l’elenco dei
soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto…..’

Il D.L. 112/2008 all’Art. 33 punto 3 cita
‘All’articolo 8-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono  apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis è abrogato;’

Cancellato quindi l’obbligo di trasmissione dell’elenco Clienti/Fornitori che non aveva mancato l’obiettivo di creare scontento fra i Merchant

Leggi: LA MANOVRA D’ESTATE con la guida alla lettura al provvedimento, con i commenti articolo per articolo


CODICE CONSUMO - aggiornamento al 28-12-2007

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è on-line il testo aggiornato del CODICE DEL CONSUMO con le ultime novità in materia di tutela dei consumatori.

Decreto Legislativo 06-09-2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni- Codice del Consumo
Coordinato con l’art. 19 della L. 6/02/2007, n.13 , con il dlgs 2/08/2007, n.146 , con il dlgs 23/10/2007, n. 221 e con l’art. 1, commi 445, 446, 447, 448 e 449 della Legge finanziaria 2008

Le norme apportano fondamentali modifiche al testo originario tra le quali la nuova disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, l’inserimento delle disposizioni sulla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, la regolamentazione dell’attività di cooperazione tra autorità amministrative al fine della effettiva applicazione delle norme di tutela dei consumatori, e la disciplina dell’azione risarcitoria collettiva di recente introdotta dalla legge finanziaria 2008

Link:  CODICE DEL CONSUMO