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	<title>Notizie dall&#039;E-Commerce &#187; e-Law</title>
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	<description>Notizie dall&#039;E-Commerce: la rubrica curata dall&#039;associazione AICEL, dedicata all&#039;informazione e alle notizie sul mondo del commercio elettronico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
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		<title>E-Commerce e Pagamenti Elettronici: al via una consultazione europea</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-e-pagamenti-elettronici-al-via-una-consultazione-europea-973.html</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[carta verde]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[green paper]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-e-pagamenti-elettronici-al-via-una-consultazione-europea-973.html' addthis:title='E-Commerce e Pagamenti Elettronici: al via una consultazione europea ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Disporre di un biglietto ferroviario virtuale o restituire una somma a un amico grazie al cellulare, fare la spesa online o pagare all&#8217;estero con la carta di debito il modo in cui i cittadini europei fanno acquisti e pagano sta cambiando radicalmente . Un ambiente integrato sicuro e trasparente per i pagamenti in tutta l&#8217;UE è in grado di creare mezzi di pagamento più efficienti, moderni e sicuri, a beneficio dei consumatori, dei commercianti e dei fornitori di servizi di pagamento. La Commissione Europea ha avviato una consultazione sul Libro Verde sui pagamenti elettronici, con cui la Commissione invita i cittadini europei interessati a presentare pareri che consentano di individuare gli ostacoli a un&#8217;ulteriore integrazione del mercato e i modi per eliminarli. Il Libro verde valuta l&#8217;attuale panorama dei pagamenti per mezzo di carte, internet e dispositivi mobili in Europa, individua i divari fra l&#8217;attuale situazione e la visione di un mercato dei pagamenti pienamente integrato nonché gli ostacoli all&#8217;origine di tali divari. I principali problemi individuati nel documento riguardano: l&#8217;accesso al mercato e l&#8217;entrata dei fornitori di servizi nuovi ed esistenti la sicurezza dei pagamenti e la protezione dei dati la trasparenza e l&#8217;efficacia della determinazione dei prezzi per i servizi [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-e-pagamenti-elettronici-al-via-una-consultazione-europea-973.html' addthis:title='E-Commerce e Pagamenti Elettronici: al via una consultazione europea '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-e-pagamenti-elettronici-al-via-una-consultazione-europea-973.html' addthis:title='E-Commerce e Pagamenti Elettronici: al via una consultazione europea ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div class="wp-caption alignleft" style="width: 113px"><img title="Pagamenti elettronici: al via una consultazione europea" src="http://www.europarlamento24.eu/01NET/Photo_Library/869/gen_e-commerce_103x131.jpg" alt="Pagamenti elettronici: al via una consultazione europea" width="103" height="131" /><p class="wp-caption-text">Pagamenti Elettronici</p></div>
<p>Disporre di un biglietto ferroviario virtuale o restituire una somma a un amico grazie al cellulare, fare la spesa online o pagare all&#8217;estero con la carta di debito il modo in cui i cittadini europei fanno acquisti e pagano sta cambiando radicalmente .</p>
<p>Un ambiente integrato sicuro e trasparente per i pagamenti in tutta l&#8217;UE è in grado di creare mezzi di pagamento più efficienti, moderni e sicuri, a beneficio dei consumatori, dei commercianti e dei fornitori di servizi di pagamento.</p>
<p>La Commissione Europea ha avviato una consultazione sul Libro Verde sui <strong>pagamenti elettronici</strong>, con cui la Commissione invita i cittadini europei interessati a presentare pareri che consentano di individuare gli ostacoli a un&#8217;ulteriore integrazione del mercato e i modi per eliminarli.</p>
<p>Il Libro verde valuta l&#8217;attuale panorama dei pagamenti per mezzo di carte, internet e dispositivi mobili in Europa, individua i divari fra l&#8217;attuale situazione e la visione di un mercato dei pagamenti pienamente integrato nonché gli ostacoli all&#8217;origine di tali divari.</p>
<div id="articolo">
<p>I principali problemi individuati nel documento riguardano:</p>
<ul>
<li>l&#8217;accesso al mercato e l&#8217;entrata dei fornitori di servizi nuovi ed esistenti</li>
<li>la sicurezza dei pagamenti e la protezione dei dati</li>
<li>la trasparenza e l&#8217;efficacia della determinazione dei prezzi per i servizi di pagamento</li>
<li>la normalizzazione tecnica</li>
<li>l&#8217;interoperabilità tra i fornitori di servizi.</li>
</ul>
<p>Una volta raccolti i pareri, entro l&#8217;estate la Commissione annuncerà le fasi successive.</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/card_internet_mobile_payments_en.htm" target="_blank">Per partecipare basta clickare qui</a> entro l&#8217;11 aprile 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Documenti e Link:</p>
<p><div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2012/01/20120112-green-paper-com_2011_941_en.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2012/01/20120112-green-paper-com_2011_941_en.pdf'>Libro verde (Versione en)</a></div></div><div class='clear'></div></p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/card_internet_mobile_payments_en.htm">Consultazione</a></p>
</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-e-pagamenti-elettronici-al-via-una-consultazione-europea-973.html' addthis:title='E-Commerce e Pagamenti Elettronici: al via una consultazione europea '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Carobene</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[196/03]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>In questo periodo l&#8217;Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy) ha incaricato il nucleo speciale della Guardia di Finanza di condurre &#8211; tramite le Tenenze locali &#8211; ampie ispezioni sui siti web, in particolare con riferimento agli obblighi di fornire informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 D.lgs 196/03 (c.d. Codice Privacy) e sull&#8217;acquisizione del consenso alle comunicazioni di cui all&#8217;art 23 del medesimo D.lgs 196/03. Ricordiamo che il Titolare del trattamento deve &#8211; tra le altre &#8211; rendere informazioni circa: - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; - la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; - le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l&#8217;ambito di diffusione dei dati medesimi; - i diritti di cui all&#8217;articolo 7; - gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>In questo periodo l&#8217;Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (c.d. Garante Privacy) ha incaricato il nucleo speciale della Guardia di Finanza di condurre &#8211; tramite le Tenenze locali &#8211; ampie ispezioni sui siti web, in particolare con riferimento agli obblighi di fornire informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 D.lgs 196/03 (c.d. Codice Privacy) e sull&#8217;acquisizione del consenso alle comunicazioni di cui all&#8217;art 23 del medesimo D.lgs 196/03.</p>
<div>Ricordiamo che il Titolare del trattamento deve &#8211; tra le altre &#8211; rendere informazioni circa:</div>
<div>- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;</div>
<div>- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;</div>
<div>- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;</div>
<div>- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l&#8217;ambito di diffusione dei dati medesimi;</div>
<div>- i diritti di cui all&#8217;articolo 7;</div>
<div>- gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 5 e del responsabile.</div>
<div>Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l&#8217;elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all&#8217;interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all&#8217;articolo 7, è indicato tale responsabile.</div>
<div>Il merchant dovrebbe verificare attentamente la rispondenza alla normativa delle informative rese attraverso i propri siti.</div>
<div>Si ricorda che non esiste una informativa standard, valida per tutti i siti, ma le informative (che devono necessariamente precedere un qualsiasi conferimento di dati da parte degli Interessati) devono essere calibrate sulla specificità dell&#8217;attività svolta, nel settore merceologico e configurate &#8211; anche tecnicamente &#8211; in modo giuridicamente corretto.</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/linformativa-sul-trattamento-dati-nelle-commerce-191.html' addthis:title='L&#8217;Informativa sul trattamento dati nell&#8217;e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<title>Proposta di Direttiva Europea: nuove opportunità o vecchie problematiche?</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/proposta-di-direttiva-europea-nuove-opportunita-o-vecchie-problematiche-844.html</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Rodondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/proposta-di-direttiva-europea-nuove-opportunita-o-vecchie-problematiche-844.html' addthis:title='Proposta di Direttiva Europea: nuove opportunità o vecchie problematiche? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Già circolavano dal 2008 alcune “proposte di direttiva” tese a disciplinare in modo uniforme in tutti gli Stati europei la materia relativa alla tutela del consumatore. Ebbene, come già noto, a marzo di quest’anno è stato discusso e messo ai voti un testo nato dall’accorpamento di alcune di queste proposte. E’ da specificare che detto testo non è ancora stato approvato in maniera definitiva. Certo che, anche visti gli emendamenti apportati rispetto ai testi originari, sicuramente la rotta è diretta verso una sempre maggior tutela del consumatore. Andando nello specifico: cosa cambierebbe rispetto ad oggi? In primo luogo i termini, o meglio i giorni, entro cui compiere determinate azioni. 14 giorni rispetto agli attuali 10 per il consumatore per poter dichiarare la propria volontà di recesso (art.12). 14 rispetto agli attuali 30 i giorni entro cui il merchant dovrebbe rimborsare le somme versate dal consumatore che ha esercitato il recesso ( art.16). Come si nota la parificazione tra le parti c’è stata: entrambi- merchant e consumatore- hanno diritto a 14 giorni di tempo. Peccato che per l’uno (il consumatore) sia un vantaggio con conseguente allungamento di tempo per poter decidere se tenere o meno il bene acquistato mentre per l’altro [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/proposta-di-direttiva-europea-nuove-opportunita-o-vecchie-problematiche-844.html' addthis:title='Proposta di Direttiva Europea: nuove opportunità o vecchie problematiche? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/proposta-di-direttiva-europea-nuove-opportunita-o-vecchie-problematiche-844.html' addthis:title='Proposta di Direttiva Europea: nuove opportunità o vecchie problematiche? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_846" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/06/bandiera-ue-150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-846" title="bandiera-ue-150x150" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/06/bandiera-ue-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">La UE e l'e-commerce</p></div>
<p>Già circolavano dal 2008 alcune  “<a href="http://www.livestream.com/aicel/video?clipId=pla_1436324291075582353" target="_blank">proposte di direttiva</a>” tese a disciplinare in modo uniforme  in tutti gli Stati europei la materia relativa alla tutela del consumatore.</p>
<p>Ebbene, come già noto, a marzo di quest’anno è stato discusso e messo ai voti un testo nato dall’accorpamento di   alcune di queste proposte.</p>
<p>E’ da specificare che detto testo non è ancora stato approvato in maniera definitiva.</p>
<p>Certo che, anche visti gli emendamenti apportati rispetto ai testi originari, sicuramente la rotta è diretta verso una sempre maggior tutela del consumatore.</p>
<p>Andando nello specifico: cosa cambierebbe rispetto ad oggi?</p>
<p>In primo luogo i termini, o meglio i giorni, entro cui compiere determinate azioni.</p>
<p><strong>14 giorni rispetto agli attuali 10 per il consumatore per poter dichiarare la propria volontà di recesso (art.12).</strong><br />
<strong>14  rispetto agli attuali 30 i giorni entro cui il merchant dovrebbe rimborsare le somme versate dal consumatore che ha esercitato il recesso ( art.16).</strong></p>
<p>Come si nota la parificazione tra le parti c’è stata: entrambi- merchant e consumatore-  hanno diritto a 14 giorni di tempo. Peccato che per l’uno (il consumatore) sia un vantaggio con conseguente allungamento di tempo per poter decidere se tenere o meno il bene acquistato mentre per l’altro vi sia un dimezzamento dei giorni per eseguire il rimborso!</p>
<p>E cosa dovrà rimborsare il merchant?<br />
Sicuramente le spese del bene e di spedizione “originarie” sostenute dal consumatore (così come chiarito anche dalla decisione della  <a title="Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate" href="http://www.aicel.info/notizie/diritto-recesso-le-spese-di-consegna-devono-essere-rimborsate-623.html" target="_blank">decisione della Corte di Giustizia Europea del 15 aprile 2010</a>). Ma vi è di più.  <strong><span style="text-decoration: underline;">Anche le spese di restituzione del bene al merchant  a seguito di recesso dovrebbero essere rimborsate  se il costo del bene è superiore ai 40 euro</span></strong>.  Quindi, a differenza di quanto previsto dalla nostra attuale normativa, per gli acquisti oltre i 40 euro il consumatore non dovrebbe sostenere neppure le spese di restituzione dell’acquisto.</p>
<p>Sarebbe previsto anche un ulteriore allungamento dei termini di recesso in caso di mancata informativa al consumatore sul suo diritto di avvalersene.  Infatti attualmente qualora,  il merchant- incautamente- non dovesse riportare  nelle condizioni contrattuali  adeguate informazioni sull’esercizio del diritto di recesso, il consumatore  ha tempo per recedere non 10 giorni ma ben  3 mesi dacchè ha ricevuto il bene.<br />
Ebbene, in questo caso il testo normativo prevederebbe un <strong>allungamento sino ad un anno di tempo concesso al consumatore per poter recedere</strong>! .</p>
<p>Qualora il merchant compisse questo incautissimo errore incorrerebbe in un ulteriore grave conseguenza: i<span style="text-decoration: underline;">l consumatore che ha restituito un bene dopo averlo utilizzato e/o danneggiato non sarebbe  considerato responsabile della diminuzione di valore del bene</span>! ( v. art. 17).</p>
<p>I merchant italiani, però, lo sanno di non poter commettere questa leggerezza: infatti la nostra normativa prevede addirittura una sanzione amministrativa ( da 3.000,00 €  a 18.000,00 € )  per il merchant che abbia condizioni contrattuali carenti ed in particolare che non fornisca adeguate informazioni al consumatore sul diritto di recesso ( v. art.62 Codice del Consumo).</p>
<p>Forse, allora,  tra gli europei i merchant nazionali sarnno più preparati ad affrontare l’eventuale entrata in vigore di questo testo normativo che dovrebbe uniformare la disciplina del commercio a distanza in tutta l’Unione.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/proposta-di-direttiva-europea-nuove-opportunita-o-vecchie-problematiche-844.html' addthis:title='Proposta di Direttiva Europea: nuove opportunità o vecchie problematiche? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-commerce garantisce la concorrenza. Nessuno può impedire la vendita online</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/le-commerce-garantisce-la-concorrenza-nessuno-puo-impedire-la-vendita-online-809.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/le-commerce-garantisce-la-concorrenza-nessuno-puo-impedire-la-vendita-online-809.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[limitazioni vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-commerce-garantisce-la-concorrenza-nessuno-puo-impedire-la-vendita-online-809.html' addthis:title='L&#8217;e-commerce garantisce la concorrenza. Nessuno può impedire la vendita online ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Il commercio elettronico garantisce la concorrenza e non può dunque essere vietato. E&#8217; questa in sintesi quanto esposto nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso sollevato dalla Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), società francese produttrice di cosmetici e che gestisce i marchi Avène, Klorane, Galénic e Ducray  i cui contratti di distribuzione comprendono una clausola in forza della quale tutte le vendite devono essere effettuate in uno spazio fisico e in presenza di un laureato in farmacia, vietando così di fatto tutte le forme di vendita via Internet. Nell’ottobre 2008  l&#8217;Autorità francese per la Concorrenza (Autorité de la Concurrence), aveva dichiarato che questo tipo di clausole, vietando di fatto tutte le vendite su Internet, costituivano pratiche anticoncorrenziali che violavano il Codice del Commercio francese, nonché il diritto della concorrenza della Ue stabilito dall&#8217;Art.81 del Trattato CE La Corte di Giustizia Europea non ha accolto il ricorso della PFDC che riteneva che i loro prodotti potessero beneficiare dell&#8217;esenzione stabilita dall&#8217;Art.81 n.3. La Corte si è espressa indicando che “Il rifiuto assoluto da parte di Pierre-Fabre di permettere ai distributori francesi di vendere i suoi prodotti su internet appare sproporzionato”, visto che non si trattava in quel caso di prodotti farmaceutici ma di [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-commerce-garantisce-la-concorrenza-nessuno-puo-impedire-la-vendita-online-809.html' addthis:title='L&#8217;e-commerce garantisce la concorrenza. Nessuno può impedire la vendita online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-commerce-garantisce-la-concorrenza-nessuno-puo-impedire-la-vendita-online-809.html' addthis:title='L&#8217;e-commerce garantisce la concorrenza. Nessuno può impedire la vendita online ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Il commercio elettronico garantisce la concorrenza e non può dunque essere vietato.<br />
E&#8217; questa in sintesi quanto esposto nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso sollevato dalla Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), società francese produttrice di cosmetici e che gestisce i marchi Avène, Klorane, Galénic e Ducray  i cui contratti di distribuzione comprendono una clausola in forza della quale tutte le vendite devono essere effettuate in uno spazio fisico e in presenza di un laureato in farmacia, vietando così di fatto tutte le forme di vendita via Internet.</p>
<p>Nell’ottobre 2008  l&#8217;Autorità francese per la Concorrenza (Autorité de la Concurrence), aveva dichiarato che questo tipo di clausole, vietando di fatto tutte le vendite su Internet, costituivano pratiche  anticoncorrenziali che violavano il Codice del Commercio francese, nonché il diritto della concorrenza della Ue stabilito dall&#8217;Art.81 del Trattato CE</p>
<p>La Corte di Giustizia Europea non ha accolto il ricorso della PFDC che riteneva che i loro prodotti potessero beneficiare dell&#8217;esenzione stabilita dall&#8217;Art.81 n.3.<br />
La Corte si è espressa indicando che <em>“Il rifiuto assoluto da parte di Pierre-Fabre di permettere ai distributori francesi di vendere i suoi prodotti su internet appare sproporzionato”</em>, visto che non si trattava in quel caso di prodotti farmaceutici ma di prodotti cosmetici.</p>
<div>
<p>Il divieto di vendere on-line un prodotto in assenza di requisiti specifici concessi solo per casi eccezionali, è quindi  da considerarsi a tutti gli effetti un accordo anticoncorrenziale che viola il Codice del Commercio francese, nonché il diritto della concorrenza dell&#8217;UE.</p>
<p><strong>La decisione presa dalla Corte di Giustizia Europea, come sempre accade, ha un grande valore perché fissa un precedente importante che il giudice nazionale dovrà tenere presente al momento di prendere una decisione in merito a casi analoghi anche per settori differenti a quello della cosmesi.</strong></p>
<p><strong>Se un prodotto può essere venduto attraverso il Commercio Elettronico, nessuno può di fatto lo può impedire.<br />
Il divieto sarebbe da considerarsi una pratica anticoncorrenziale che potrebbe portare all’aumento dei prezzi, con eccessive ricadute del danno sulle spalle dei consumatori.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Approfondimenti:</p>
<p><a title="Giurisprudenza Corte di Giustizia UE" href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=c-439/09&amp;nomusuel=&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;docppoag=docppoag&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" target="_blank">CURIA: Corte di Giustizia Europea</a></p>
<p><div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/03/vietato-impedire-la-vendita-online.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/03/vietato-impedire-la-vendita-online.pdf'>Comunicato Stampa</a></div></div><div class='clear'></div></p>
</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-commerce-garantisce-la-concorrenza-nessuno-puo-impedire-la-vendita-online-809.html' addthis:title='L&#8217;e-commerce garantisce la concorrenza. Nessuno può impedire la vendita online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>UE: un marchio europeo per il commercio elettronico</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/ue-un-marchio-europeo-per-il-commercio-elettronico-705.html</link>
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		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[barroso]]></category>
		<category><![CDATA[bollino]]></category>
		<category><![CDATA[certificato]]></category>
		<category><![CDATA[comunità europea]]></category>
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		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[sonosicuro]]></category>
		<category><![CDATA[transfrontalieri]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ue-un-marchio-europeo-per-il-commercio-elettronico-705.html' addthis:title='UE: un marchio europeo per il commercio elettronico ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Nel rapporto del 9 Maggio 2010 intitolato &#8220;Una nuova strategia per il mercato unico&#8221; elaborato su richiesta del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, il Prof mario Monti ha sottolineato  che &#8220;il commercio elettronico, i servizi innovativi e le eco-industrie racchiudono le maggiori potenzialità di crescita e di occupazione future e delineano le nuove frontiere del mercato unico&#8221;. Da questa considerazione e dalla presa atto che &#8211; nonostante Internet sia il canale più veloce di vendita al dettaglio e di creazione di un mercato unico- solo un consumatore su tre prenderebbe in considerazione l&#8217;acquisto online di prodotti provenienti da un altro paese, i deputati europei discuteranno la proposta di risoluzione sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico. La proposta in discussione, argomentata in profondità, analizza i diversi aspetti critici del commercio elettronico e individua una serie di ostacoli: - numerosi siti web consentono di fare acquisti online soltanto avendo un indirizzo reale in un determinato paese. Secondo un sondaggio, il 61% delle transazioni transfrontaliere non vanno a buon fine perché i negozi online non trattano con il paese in cui vive il consumatore; - sebbene metà delle famiglie dell&#8217;UE disponga di una connessione Internet veloce, la mancanza di [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ue-un-marchio-europeo-per-il-commercio-elettronico-705.html' addthis:title='UE: un marchio europeo per il commercio elettronico '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ue-un-marchio-europeo-per-il-commercio-elettronico-705.html' addthis:title='UE: un marchio europeo per il commercio elettronico ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_707" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-707" title="Parlamento Europeo" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/09/parlamento-europeo-150x87.jpg" alt="" width="150" height="87" /><p class="wp-caption-text">Parlamento Europeo</p></div>
<p>Nel rapporto del 9 Maggio 2010 intitolato &#8220;Una nuova strategia per il mercato unico&#8221; elaborato su richiesta del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, il Prof mario Monti ha sottolineato  che &#8220;il commercio elettronico, i servizi innovativi e le eco-industrie racchiudono le maggiori potenzialità di crescita e di occupazione future e delineano le nuove frontiere del mercato unico&#8221;.</p>
<p>Da questa considerazione e dalla presa atto che &#8211; nonostante Internet sia il canale più veloce di vendita al dettaglio e di creazione di un mercato unico- solo un consumatore su tre prenderebbe in considerazione l&#8217;acquisto online di prodotti provenienti da un altro paese, i deputati europei discuteranno la proposta di risoluzione sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico.</p>
<p>La proposta in discussione, argomentata in profondità, analizza i diversi aspetti critici del commercio elettronico e individua una serie di ostacoli:</p>
<p>- numerosi siti web consentono di fare acquisti online soltanto avendo un indirizzo reale in un determinato paese. Secondo un sondaggio, il 61% delle transazioni transfrontaliere non vanno a buon fine perché i negozi online non trattano con il paese in cui vive il consumatore;<br />
- sebbene metà delle famiglie dell&#8217;UE disponga di una connessione Internet veloce, la mancanza di fiducia dei consumatori continua a trattenerli dall&#8217;effettuare acquisti online. Secondo un altro sondaggio, nell&#8217;UE soltanto il 12% degli utenti della rete si sente al sicuro nell&#8217;effettuare transazioni in Internet. L&#8217;aspetto incoraggiante è che vi è un forte desiderio di approfittare del mercato unico. Un terzo dei consumatori valuterebbe l&#8217;ipotesi di acquistare online in un altro paese perché è più conveniente o la qualità è migliore; purtroppo, soltanto il 7% procede effettivamente all&#8217;acquisto;<br />
- vi è una carenza per quanto riguarda l&#8217;applicazione delle norme e mezzi di ricorso efficaci, elementi indispensabili per un corretto funzionamento dei mercati. Si registrano importanti differenze tra gli Stati membri, che lasciano i consumatori insoddisfatti per quanto concerne la risoluzione dei problemi che insorgono nel commercio elettronico transfrontaliero.</p>
<p>Tutti aspetti legati a quello che emerge come unico e vero problema catalizzatore: la bassa <a title="SonoSicuro - diamo fiducia all'e-commerce" href="http://www.sonosicuro.it/Cms/per-i-consumatori/Vantaggi/9/21" target="_blank">fiducia nell&#8217;e-commerce</a>.</p>
<p>Il Parlamento Europeo reputa che la fiducia dei consumatori possa essere incrementata attraverso la rimozione delle barriere che intralciano il commercio elettronico, nel rispetto del massimo livello di protezione dei consumatori. Reputa inoltre necessario <span style="text-decoration: underline;">stabilire un marchio di fiducia europeo sostenibile con norme chiare, trasparenti e controllate dalla Commissione</span>.</p>
<p>Il sistema europeo di marchi di fiducia dovrebbe però essere sostenuto da un meccanismo esecutivo o di controllo delle norme (così come già avviene in alcuni Stati membri) e quindi dovrebbe essere sottoposto a un&#8217;approfondita valutazione d&#8217;impatto applicata in collaborazione con etichette di marchi di fiducia esistenti negli Stati.</p>
<p>In attesa che si possano definire le linee guida di quello che sarà un marchio di fiducia europeo, il parlamento europeo sottolinea l&#8217;importanza di <strong>promuovere e applicare in tutta l&#8217;Unione europea loghi, marchi di fiducia e marchi di qualità che aiutino i consumatori a riconoscere i commercianti on line affidabili, ricompensino le migliori pratiche e incoraggino l&#8217;innovazione, in modo da sostenere le aziende dell&#8217;UE nello sforzo di superare i confini dei rispettivi mercati interni</strong>.</p>
<p><strong>E in Italia?</strong></p>
<p>Dall&#8217; 6 Ottobre 2008 AICEL ha lanciato, dopo 2 anni di elaborazione, il progetto <a title="fiducia nel commercio elettronico" href="http://www.sonosicuro.it" target="_blank">SonoSicuro</a>: una vera e propria &#8216;certificazione dell&#8217;e-commerce&#8217;.<br />
Qualcosa in più di un bollino ma molto più vicino a quelle che, a distanza di 4 anni, sono le indicazioni della Comunità Europea.<br />
Un progetto che, dall&#8217;analisi di tutte le criticità dell&#8217;e-commerce, ha previsto una serie di regole e comportamenti minimi che un negozio on-line deve garantire al consumatore per poter conquistare la sua fiducia. Un progetto innovativo che già da anni prevede un meccanismo di controllo periodico arrivando perfino alla &#8220;verifica pratica dei servizi on line (quali il &#8216;mystery shopping&#8217;)&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="SonoSicuro" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="play" value="false" /><param name="name" value="diamo fiducia all'e-commerce" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0qwn6_DOhYw" /><param name="vspace" value="5" /><param name="hspace" value="5" /><embed id="SonoSicuro" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/0qwn6_DOhYw" hspace="5" vspace="5" name="diamo fiducia all'e-commerce" play="false"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">SonoSicuro: diamo fiducia all&#8217;e-commerce</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ue-un-marchio-europeo-per-il-commercio-elettronico-705.html' addthis:title='UE: un marchio europeo per il commercio elettronico '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>DIA ad efficacia immediata per tutte le nuove attività e-commerce</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/dia-ad-efficacia-immediata-per-tutte-le-nuove-attivita-e-commerce-630.html</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[com 6 bis]]></category>
		<category><![CDATA[com6bis]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[diap]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione inizio attività]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/dia-ad-efficacia-immediata-per-tutte-le-nuove-attivita-e-commerce-630.html' addthis:title='DIA ad efficacia immediata per tutte le nuove attività e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sul S.O. n. 75 alla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010,  recepisce la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006. Con questa direttiva la Comunità Europea ha indicato quale suo obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio. Per effetto dell&#8217; Art. 68 del decreto, in vigore dal 8 Maggio 2010,  l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare  mediante le forme speciali di vendita (fra le quali rientra il commercio elettronico)  è soggetta alla DIA ad efficacia immediata. E&#8217; una semplificazione importante in quanto non obbliga il neo-merchant ad attendere i trenta giorni prima dell’avvio dell&#8217;attività previsti dall’abrogato istituto della comunicazione (il &#8216;famoso&#8217; modello  COM 6 BIS) inserito all&#8217;interno del decreto legislativo n.114/1998. Rimangono comunque validi tutti gli aspetti sanzionatori già previsti dall&#8217;Art.22 del precedente decreto del 1998:  il mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad efficacia immediata e&#8217; punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/dia-ad-efficacia-immediata-per-tutte-le-nuove-attivita-e-commerce-630.html' addthis:title='DIA ad efficacia immediata per tutte le nuove attività e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/dia-ad-efficacia-immediata-per-tutte-le-nuove-attivita-e-commerce-630.html' addthis:title='DIA ad efficacia immediata per tutte le nuove attività e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_637" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/burocrazia.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-637" title="Meno Burocrazia" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/burocrazia-150x150.jpg" alt="Meno Carte per l'e-commerce" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Arriva la DIA</p></div>
<p>Il <div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n591_54.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n591_54.pdf'>decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59</a></div></div><div class='clear'></div>, pubblicato sul S.O. n. 75 alla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010,  recepisce la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.<br />
Con questa direttiva la Comunità Europea ha indicato quale suo obiettivo prioritario l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, per il cui raggiungimento prevede la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.</p>
<p>Per effetto dell&#8217; Art. 68 del decreto, in vigore dal 8 Maggio 2010,  l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare  mediante le forme speciali di vendita (fra le quali rientra il commercio elettronico)  è soggetta alla DIA ad efficacia immediata.</p>
<p>E&#8217; una semplificazione importante in quanto <strong>non obbliga il neo-merchant ad attendere i trenta giorni prima dell’avvio dell&#8217;attività</strong> previsti dall’abrogato istituto della comunicazione (il &#8216;famoso&#8217; modello  COM 6 BIS) inserito all&#8217;interno del decreto legislativo n.114/1998.</p>
<p>Rimangono comunque validi tutti gli aspetti sanzionatori già previsti dall&#8217;Art.22 del precedente decreto del 1998:  il mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad efficacia immediata e&#8217; punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 30.000.000.</p>
<p>Link utili:</p>
<p><div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n59Schedadisintesi.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n59Schedadisintesi.pdf'>D lgs 26 marzo 2010 n59 &#8211; Scheda di sintesi</a></div></div><div class='clear'></div></p>
<p><div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n591_54-CIRCOLARE_dlgs_direttiva_servizi_rev.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n591_54-CIRCOLARE_dlgs_direttiva_servizi_rev.pdf'>D lgs 26 marzo2010 n59 &#8211; CIRCOLARE</a></div></div><div class='clear'></div></p>
<p><div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n591_54.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/Dlgs26marzo2010n591_54.pdf'>D lgs 26 marzo 2010 n59</a></div></div><div class='clear'></div></p>
<p>&#8211;</p>
<p>Non tutti i comuni hanno già provveduto a rendere disponibile il modello DIA.<br />
A titolo esemplificativo è possibile valutare la documentazione messa a disposizione dal Comune di Brescia (DIAP aniché DIA) al seguente link:<br />
<a href="http://www.comune.brescia.it/Istituzionale/AreeESettori/AreaAttivitaEconomiche/IndustriaEAttivitaProduttive/SportelloUnicoPerLeImprese/Modulistica.htm" target="_blank">Modello DIAP Comune di Brescia</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/dia-ad-efficacia-immediata-per-tutte-le-nuove-attivita-e-commerce-630.html' addthis:title='DIA ad efficacia immediata per tutte le nuove attività e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<title>Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/diritto-recesso-le-spese-di-consegna-devono-essere-rimborsate-623.html</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Rodondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva europea]]></category>
		<category><![CDATA[diritto recesso]]></category>
		<category><![CDATA[normative nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[tutela dei consumatori]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-recesso-le-spese-di-consegna-devono-essere-rimborsate-623.html' addthis:title='Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che in capo al venditore sussiste un obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento delle stesse senza che possa essere svolta una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna: il merchant deve restituire tutte le somme versategli dal consumatore.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-recesso-le-spese-di-consegna-devono-essere-rimborsate-623.html' addthis:title='Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-recesso-le-spese-di-consegna-devono-essere-rimborsate-623.html' addthis:title='Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_624" class="wp-caption alignleft" style="width: 149px"><img class="size-thumbnail wp-image-624 " style="margin: 2px;" title="Diritto Recesso" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/06/recesso-aicel-139x150.jpg" alt="Diritto di Recesso" width="139" height="150" /><p class="wp-caption-text">Sentenza Corte Europea</p></div>
<p>La Corte di Giustizia Europea  con <a title="Testo Sentenza" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0511:IT:HTML">sentenza del 15 aprile scorso emessa nella causa C-511/08</a> ha risolto un dubbio interpretativo  riguardante la  direttiva Europea 97/7/CE trasfusa in Italia nel Codice del Consumo ( <div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpqEMcUS.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpqEMcUS.pdf'>D.Lgs.206 del 2005</a></div></div><div class='clear'></div>).</p>
<p>Tale sentenza ha una valenza importantissima per l’attività quotidiana dei merchant.</p>
<p>La vicenda che ha portato alla decisione della Corte era la seguente: una società tedesca specializzata nella vendita per corrispondenza  prevedeva, nelle proprie condizioni generali di contratto, che le spese “originarie” di consegna del bene al consumatore rimanessero acquisite al venditore in caso di recesso del consumatore. Un’associazione di consumatori  aveva dunque promosso contro detta azienda una causa diretta ad ottenere la modifica delle condizioni contrattuali di modo che  al consumatore, in caso di recesso, fossero restituite, oltre al costo del bene, anche le spese sostenute per la spedizione. La  Corte tedesca, non essendo chiaro sul punto  il dettato della direttiva europea dalla quale sono scaturite le normative dei singoli Stati a tutela dei consumatori, ha sottoposto la questione alla Corte di  Giustizia della Ue.</p>
<p>Quest’ultima ha dunque dovuto pronunciarsi sul seguente quesito: secondo la direttiva europea è consentito alle normative nazionali addebitare al consumatore le spese “originarie” di consegna dei beni quando è esercitato il diritto di recesso?</p>
<p>Ebbene, la Corte di Giustizia  ha fondato la propria decisione sull’articolo della direttiva europea che tratta la questione ( art.6 n.1 e n. 2 direttiva 97/7) il quale prevede che “il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente” e che “ le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente”.</p>
<p>Ha dunque chiarito che in capo al venditore sussiste un <strong>obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento delle stesse</strong>.</p>
<p>Quindi non può essere svolta una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna: il merchant deve restituire <strong>tutte</strong> le somme versategli dal consumatore.</p>
<p>Infatti, ritengono i giudici europei, lo scopo della direttiva è quello di evitare che il consumatore sia dissuaso dall’esercitare il suo diritto recesso. E per il consumatore dover sostenere, oltre alle spese di restituzione al venditore-mittente, anche quelle di consegna “originarie”, potrebbe rendere antieconomico l’esercizio del diritto di recesso e dunque scoraggiarlo dall’esercitarlo.</p>
<p>Rimane, invece, pacifico, che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma, attenzione, solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. Concludendo, il merchant, in caso di recesso del consumatore,  dovrà provvedere a restituirgli tutte le somme che ha ricevuto: prezzo del bene e spese di consegna. Dovrà, poi, non dimenticarsi di inserire nelle clausole contrattuali l’obbligo a carico esclusivo del consumatore di sostenere le spese di restituzione del bene al mittente in caso di recesso.</p>
<p>Avvocato Cristina Rodondi – Consulente AICEL</p>
<p>Link Utili:<br />
<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0511:IT:HTML">Sentenza dell corte</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-recesso-le-spese-di-consegna-devono-essere-rimborsate-623.html' addthis:title='Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<title>Diritto di Recesso: quali sono gli effetti?</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Rodondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[codice consumo]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva europea]]></category>
		<category><![CDATA[diritto recesso]]></category>
		<category><![CDATA[merchant]]></category>
		<category><![CDATA[normativa italiana]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Come noto, nel recepire la direttiva europea relativa alla protezione dei consumatori, la normativa italiana  ha approntato il cosiddetto Codice del Consumo ( D.lgs. 206 del 2005)  riguardante la  tutela del consumatore. In esso si trova anche  la disciplina   relativa ai contratti a distanza e ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali, disciplina applicabile ai contratti telematici. Di particolare rilievo  è  la possibilità concessa al consumatore di esercitare il  diritto di recesso senza necessità di addurre alcuna motivazione.  Il termine per  avvalersi di detta facoltà di ripensamento in caso di fornitura di beni decorre dalla data di ricevimento della merce ed è pari a 10 giorni lavorativi. Quali sono gli effetti derivati dall’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore? Le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni.  Ciò comporta, in primo luogo, che il consumatore dovrà provvedere a restituire il bene ricevuto dal merchant secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto. In ogni caso il termine per la restituzione non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del bene. E dunque qualsiasi clausola contrattuale che prevedesse un termine inferiore non sarebbe valida. E per quanto riguarda le spese? La norma in tal senso [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_593" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-593" title="Diritto di Recesso nel Commercio Elettronico" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/03/recesso-150x105.gif" alt="Diritto Recesso" width="150" height="105" /><p class="wp-caption-text">Diritto Recesso</p></div>
<p>Come noto, nel recepire la  direttiva europea relativa alla protezione dei consumatori, la normativa  italiana  ha approntato il cosiddetto  Codice del Consumo ( <div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpqEMcUS.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpqEMcUS.pdf'>D.lgs. 206 del 2005</a></div></div><div class='clear'></div>)   riguardante la  tutela del  consumatore.</p>
<p>In esso si trova anche   la disciplina   relativa ai  contratti a distanza e ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali,  disciplina applicabile ai contratti telematici.</p>
<p>Di particolare rilievo  è  la  possibilità concessa al consumatore di esercitare il  diritto di recesso senza necessità di addurre  alcuna motivazione.  Il termine per  avvalersi di detta facoltà di ripensamento in  caso di fornitura di beni decorre dalla data di ricevimento della merce ed è  pari a 10 giorni lavorativi.</p>
<p><strong>Quali sono gli effetti  derivati dall’esercizio del diritto di recesso da parte del  consumatore</strong>?</p>
<p>Le <span style="text-decoration: underline;">parti sono sciolte dalle  rispettive obbligazioni</span>.  Ciò  comporta, in primo luogo, che il consumatore dovrà provvedere a restituire il  bene ricevuto dal merchant secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto.  In ogni caso il termine per la restituzione non potrà essere inferiore a 10  giorni lavorativi dalla data di ricezione del bene. E dunque qualsiasi clausola  contrattuale che prevedesse un termine inferiore non sarebbe valida.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">E per quanto riguarda le  spese?</span> La norma in tal senso è chiara nello stabilire che spettano al  consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma  solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. <span style="text-decoration: underline;">Il merchant, dunque,  dovrà fare bene attenzione a non dimenticare di inserire nelle clausole  contrattuali tale obbligo a carico del consumatore</span>. Diversamente,  infatti,  il consumatore potrebbe anche  pretendere il pagamento delle spese di restituzione della  merce.</p>
<p>Il merchant, da  parte sua,  è tenuto a rimborsare  gratuitamente  e non oltre trenta giorni  dalla data in cui è venuto a conoscenza del recesso,  le somme versate dal consumatore. La norma  non chiarisce se tali somme siano o meno comprensive di quelle di spedizione  “originarie” ossia relative all’invio della  merce dal merchant al consumatore. Nemmeno risulta chiara la direttiva  comunitaria 97/7 da cui ha tratto origine la norma in oggetto, <span style="text-decoration: underline;">tanto che pende avanti  la Corte di  Giustizia Europea una causa diretta a risolvere la questione</span> ( la n.  C-511/08).</p>
<p>A fronte di un’ interpretazione più  favorevole al professionista che ammetterebbe l’obbligo di rimborso del  fornitore per l’ammontare delle spese di consegna al consumatore, si  contrappongono le conclusioni del 28.01.2010 dell’Avvocato Generale UE.</p>
<p>Quest’ultimo  ha insistito affinché la Corte risolva il quesito  disponendo che la  direttiva 97/7 &#8211; nella  parte riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a  distanza-  sia interpretata in modo tale  che nessuna normativa nazionale possa   addebitare al consumatore le spese di consegna della merce in conseguenza  del suo diritto di recesso .</p>
<p>Dunque al consumatore, in caso di  recesso, non dovrebbe essere restituito solo il prezzo di acquisto della merce  ma anche gli importi pagati dallo stesso al merchant con riferimento alla  conclusione o all’esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di consegna.</p>
<p>D’altra parte la tendenza ad un  interpretazione sempre più restrittiva e favorevole al consumatore si  percepisce anche dal tenore della proposta di  direttiva sui diritti dei consumatori presentata già nel 2008 dalla Commissione  Europea ( COM 2008 614) e tesa a disciplinare in modo uniforme  in tutti gli Stati europei la materia  relativa alla tutela del consumatore. Infatti in merito al diritto di recesso la  norma che armonizzerebbe il mercato comunitario detta, come obbligo del  commerciante, il rimborso di qualsiasi pagamento ricevuto dal  consumatore.</p>
<p>La questione, dunque, rimane aperta  almeno sino a che la  Corte non perverrà ad una pronuncia in merito ovvero  sino a quando verrà emanata una normativa ad  hoc.</p>
<p>Avvocato Cristina Rodondi &#8211;  Consulente AICEL</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<title>Emilia-Romagna: arriva la DIA, ecommerce subito!</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/emilia-romagna-arriva-la-dia-ecommerce-subito-573.html</link>
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		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[diap]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[inizio attività]]></category>
		<category><![CDATA[legge regionale]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/emilia-romagna-arriva-la-dia-ecommerce-subito-573.html' addthis:title='Emilia-Romagna: arriva la DIA, ecommerce subito! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Dallo scorso 27/02/2010 anche in Emilia-Romagna non sarà più necessario presentare il modello COM6BIS per iniziare l&#8217;attivavita di commercio elettronico. Basterà la Denuncia Inizio Attività (DIA) che avrà effetti immediati. Secondo quanto previsto dall&#8217;art.41 della legge regionale dell&#8217;Emilia Romagna n.4/2010, non sarà più necessario quindi attendere i 30 giorni di silenzio assenso dopo la comunicazione di inizio attività al comune per poter avviare l&#8217;attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita e quindi anche le attività di vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione e di commercio elettronico. L&#8217;Emilia segue la Lombardia che già nel 2008 aveva attivato in via sperimentale la semplificazione dei procedimenti ed eliminazione delle certificazioni per l’avvio delle attività economiche introducendo la DIAP. Link: Legge Regionale Emilia Romagna n.4/2010<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/emilia-romagna-arriva-la-dia-ecommerce-subito-573.html' addthis:title='Emilia-Romagna: arriva la DIA, ecommerce subito! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/emilia-romagna-arriva-la-dia-ecommerce-subito-573.html' addthis:title='Emilia-Romagna: arriva la DIA, ecommerce subito! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_574" class="wp-caption alignleft" style="width: 141px"><img class="size-thumbnail wp-image-574" title="regione_emilia_romagna" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/03/regione_emilia_romagna-131x150.jpg" alt="Emilia Romagna" width="131" height="150" /><p class="wp-caption-text">Emilia Romagna</p></div>
<p>Dallo scorso <strong>27/02/2010<span style="font-weight: normal;"> anche in Emilia-Romagna non sarà più necessario presentare il modello COM6BIS per iniziare l&#8217;attivavita di commercio elettronico. Basterà la </span>D<span style="font-weight: normal;">enuncia </span>I<span style="font-weight: normal;">nizio </span>A<span style="font-weight: normal;">ttività (DIA) che avrà effetti immediati.</span></strong></p>
<p>Secondo quanto previsto dall&#8217;<strong>art.41</strong> della legge regionale dell&#8217;Emilia Romagna n.4/2010, <strong>non sarà più necessario quindi attendere i 30 giorni di silenzio assenso dopo la comunicazione di inizio attività al comune per poter avviare l&#8217;attività<span style="font-weight: normal;"> di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato e per le forme speciali di vendita</span></strong> e quindi anche le attività di vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione e <strong>di commercio elettronico.</strong></p>
<p>L&#8217;Emilia segue la Lombardia che già nel 2008 aveva attivato in via sperimentale la semplificazione dei procedimenti ed eliminazione delle certificazioni per l’avvio delle attività economiche introducendo la <a href="http://www.aicel.it/forum/showthread.php?t=25748" target="_blank">DIAP</a>.</p>
<p>Link: <a href="http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2010;4" target="_blank">Legge Regionale Emilia Romagna n.4/2010</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/emilia-romagna-arriva-la-dia-ecommerce-subito-573.html' addthis:title='Emilia-Romagna: arriva la DIA, ecommerce subito! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Le accise colpiranno gli acquisti on-line di tabacchi e alcolici</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/le-accise-colpiranno-gli-acquisti-on-line-di-tabacchi-e-alcolici-535.html</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[accise]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUISTI ON-LINE]]></category>
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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-accise-colpiranno-gli-acquisti-on-line-di-tabacchi-e-alcolici-535.html' addthis:title='Le accise colpiranno gli acquisti on-line di tabacchi e alcolici ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Dal 1° aprile chi acquista su internet stecche di sigarette, bottiglie di vodka o vini d&#8217;annata non potrà più contare sull&#8217;eventuale sconto applicato dal venditore approfittando delle maglie fin troppo larghe che sino a oggi hanno consentito, secondo il fisco, di aggirare o eludere le imposte sulla produzione e il consumo di questi prodotti. Il governo esaminerà, in via preliminare, nella riunione convocata domani a Palazzo Chigi, uno schema di decreto che recepisce la direttiva 2009/11/Ce sul nuovo regime generale delle accise destinato a entrare in vigore nel mercato unico. Il testo messo a punto da Politiche europee ed Economia ha ottenuto ieri il via libera nella riunione preparatoria di pre-consiglio e introduce una serie di sostanziali novità alla disciplina dettata dal Testo Unico delle disposizioni legislative sulle imposte relative alla produzione e ai consumi (Dlgs 504/95). Lo schema di decreto che si compone di 62 articoli introduce di fatto un giro di vite nel settore dell&#8217;e-commerce e della vendita a distanza dei prodotti assoggettati a regime d&#8217;accisa anche nel caso in cui siano già stati immessi in consumo. Per evitare il dribbling delle accise imponibili sulla merce che entra nel territorio nazionale la bozza di decreto impone ora l&#8217;obbligo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-accise-colpiranno-gli-acquisti-on-line-di-tabacchi-e-alcolici-535.html' addthis:title='Le accise colpiranno gli acquisti on-line di tabacchi e alcolici '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
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<p>Dal 1° aprile chi acquista su internet stecche di sigarette, bottiglie di vodka o vini d&#8217;annata non potrà più contare sull&#8217;eventuale sconto applicato dal venditore approfittando delle maglie fin troppo larghe che sino a oggi hanno consentito, secondo il fisco, di aggirare o eludere le imposte sulla produzione e il consumo di questi prodotti.</p>
<p>Il governo esaminerà, in via preliminare, nella riunione convocata domani a Palazzo Chigi, uno schema di decreto che recepisce la direttiva 2009/11/Ce sul nuovo regime generale delle accise destinato a entrare in vigore nel mercato unico.<br />
Il testo messo a punto da Politiche europee ed Economia ha ottenuto ieri il via libera nella riunione preparatoria di pre-consiglio e introduce una serie di sostanziali novità alla disciplina dettata dal Testo Unico delle disposizioni legislative sulle imposte relative alla produzione e ai consumi (Dlgs 504/95).</p>
<p>Lo schema di decreto che si compone di 62 articoli introduce di fatto un giro di vite nel settore dell&#8217;e-commerce e della vendita a distanza dei prodotti assoggettati a regime d&#8217;accisa anche nel caso in cui siano già stati immessi in consumo.</p>
<p>Per evitare il dribbling delle accise imponibili sulla merce che entra nel territorio nazionale la bozza di decreto impone ora l&#8217;obbligo ai venditori di nominare un proprio rappresentante fiscale che dovrà essere preventivamente autorizzato dall&#8217;amministrazione finanziaria e sarà tenuto a garantire il pagamento dell&#8217;imposta entro il primo giorno lavorativo seguente a quello di arrivo del prodotto, con tanto di contabilità separata delle forniture.<br />
Chi vende dovrà inoltre depositare una cauzione secondo modalità stabilite dai Monopoli di stato per i tabacchi lavorati e dall&#8217;agenzia delle dogane per le altre categorie di merci interessate dalla direttiva comunitaria.</p>
<p>Un&#8217;ulteriore disposizione affianca ai limiti quantitativi massimi già imposti per vini, spumanti e superalcolici acquistati, ovvero trasportati per uso proprio e quindi per finalità diverse da quelle commerciali, un tetto anche ai tabacchi lavorati e cioè sigarette (800 pezzi), sigari (tra 200 e 400 pezzi a seconda delle dimensioni), e tabacco da fumo (un chilogrammo).<br />
Questi ultimi, se oggetto di transazioni perfezionate via internet, dovranno inoltre rispettare le norme nazionali in materia tariffaria, etichettatura e apposizione di bolli.</p>
<p>Il decreto incide anche in modo significativo sulla disciplina del cosiddetto &#8220;regime sospensivo&#8221; delle accise applicate a prodotti energetici, elettricità e alcool etilico.<br />
Per continuare a godere dei benefici fiscali che consentono ai produttori di pagare l&#8217;imposta di fabbricazione solo quando il prodotto passa alla fase di commercializzazione, le aziende dovranno infatti registrarsi in un apposito sistema informatizzato gestito dalle Dogane.</p>
<p>La registrazione, infine, consentirà di attribuire un &#8220;codice di accisa&#8221; alle singole forniture che saranno associate a un documento di accompagnamento elettronico e subordinate &#8211; salvo deroghe concesse dal fisco a «ditte affidabili e di notoria solvibilità» &#8211; al deposito di una cauzione pari al 10% dell&#8217;imposta mediamente pagata dal produttore al momento dello svincolo della merce.</p>
<p>Marco Mobili e Elena Simonetti<br />
IL SOLE 24 ORE</p>
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