Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate

21 giugno 2010
By Cristina Rodondi

La Corte Europea ha sentenziato: in caso di recesso, le spese di consegna originarie devono essere rimborsate al consumatore.

Diritto di Recesso

Sentenza Corte Europea

La Corte di Giustizia Europea  con sentenza del 15 aprile scorso emessa nella causa C-511/08 ha risolto un dubbio interpretativo  riguardante la  direttiva Europea 97/7/CE trasfusa in Italia nel Codice del Consumo ( D.Lgs.206 del 2005).

Tale sentenza ha una valenza importantissima per l’attività quotidiana dei merchant.

La vicenda che ha portato alla decisione della Corte era la seguente: una società tedesca specializzata nella vendita per corrispondenza  prevedeva, nelle proprie condizioni generali di contratto, che le spese “originarie” di consegna del bene al consumatore rimanessero acquisite al venditore in caso di recesso del consumatore. Un’associazione di consumatori  aveva dunque promosso contro detta azienda una causa diretta ad ottenere la modifica delle condizioni contrattuali di modo che  al consumatore, in caso di recesso, fossero restituite, oltre al costo del bene, anche le spese sostenute per la spedizione. La Corte tedesca, non essendo chiaro sul punto  il dettato della direttiva europea dalla quale sono scaturite le normative dei singoli Stati a tutela dei consumatori, ha sottoposto la questione alla Corte di  Giustizia della Ue.

Quest’ultima ha dunque dovuto pronunciarsi sul seguente quesito: secondo la direttiva europea è consentito alle normative nazionali addebitare al consumatore le spese “originarie” di consegna dei beni quando è esercitato il diritto di recesso?

Ebbene, la Corte di Giustizia  ha fondato la propria decisione sull’articolo della direttiva europea che tratta la questione ( art.6 n.1 e n. 2 direttiva 97/7) il quale prevede che “il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente” e che “ le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all’esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente”.

Ha dunque chiarito che in capo al venditore sussiste un obbligo generale di rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, qualunque sia la causa del pagamento delle stesse.

Quindi non può essere svolta una distinzione tra prezzo del bene e spese di consegna: il merchant deve restituire tutte le somme versategli dal consumatore.

Infatti, ritengono i giudici europei, lo scopo della direttiva è quello di evitare che il consumatore sia dissuaso dall’esercitare il suo diritto recesso. E per il consumatore dover sostenere, oltre alle spese di restituzione al venditore-mittente, anche quelle di consegna “originarie”, potrebbe rendere antieconomico l’esercizio del diritto di recesso e dunque scoraggiarlo dall’esercitarlo.

Rimane, invece, pacifico, che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma, attenzione, solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. Concludendo, il merchant, in caso di recesso del consumatore,  dovrà provvedere a restituirgli tutte le somme che ha ricevuto: prezzo del bene e spese di consegna. Dovrà, poi, non dimenticarsi di inserire nelle clausole contrattuali l’obbligo a carico esclusivo del consumatore di sostenere le spese di restituzione del bene al mittente in caso di recesso.

Avvocato Cristina Rodondi – Consulente AICEL

Link Utili:
Sentenza dell corte

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14 Responses to Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate

  1. Valeria Vernon on 21 giugno 2010 at 7:50 pm

    Allora se un cliente tedesco mi ordina un’affettatrice Volano 370 più piedistallo e io gliela invio con un costo di 312 Euro per il trasporto e se questo cliente cambia idea e esercita il suo diritto di recesso, il cliente paga solo il trasporto di ritorno, mentre io dovrei rimborsare tutto quello che ha versato sobbarcandomi i 312 Euro del trasporto, le spese bancarie di restituzione + probabilmente l’IVA sulle stesse non trattandosi più di un’esportazione. Ho capito bene?

  2. S. on 22 giugno 2010 at 8:46 am

    Ed in caso di restituzione di parte delle merci come ci si deve comportare?

  3. Nicola on 24 giugno 2010 at 9:25 am

    Bene,
    allora anche i negozianti devono rimborsare le spese della benzina o dei mezzi pubblici del suo cliente che recedede dall’acquisto e che ha sostenuto per arrivare al negozio e compare i prodotti.

    VERO!?!?!? VERO CORTE EUROPEA?!?!!??

  4. Valeria Vernon on 29 giugno 2010 at 2:52 pm

    Però alcuni stranamente rassegnati sembrano accettare questa decisione, pensate, la trovano pure giusta, altri dicono che dopo tutto solo una media dell’1% rinuncia all’acquisto per “cambio d’idea”, altri non si sbilanciano come se dire quello che si pensa fosse un atteggiamento pericoloso.

    Quello che non si capisce – ma per alcuni è una tesi accettabile – è se i compratori possono pure usare l’oggetto prima di restituirlo reclamandone il rimborso integrale. Pensate un po’ cosa succederebbe nella vendita di magliette e capi vari di abbigliamento!

  5. Salvo on 22 agosto 2010 at 10:43 am

    E questo quindi?
    L’acquirente che esercita il diritto di recesso ha diritto alla restituzione dell’intera somma dell’acquisto. Anche le eventuali spese di spedizione devono essere rimborsate se comprese nel prezzo, …:::mentre se sono state addebitate a parte, e con l’opportuna indicazione, non dovranno essere rimborsate.:::… Il rivenditore non può peraltro addebitare all’acquirente alcun onere aggiuntivo (neppure i costi bancari per l’eventuale versamento). Rimangono a carico dell’acquirente le sole spese di spedizione per la restituzione del bene. Il venditore ha tempo 30 giorni per rimborsare l’acquirente.

    C’è scritto che se sono addebitate a parte con l’opportuna indicazione non dovranno essere rimborsate (in quanto non comprese nel prezzo e quantificabili)!!!
    Non è possibile stare SEMPRE dalla parte del consumatore, nessuno pensa ai costi che deve sostenere un’azienda? Come dice Valeria, uno in caso di spedizioni costose non può rimetterci, se capitano anche solo 3 rientri su 200 con spedizioni costosissime come l’esempio dei 300 euro e si è già a 900 euro che per una piccola azienda sono veramente tanti….

  6. Valeria Vernon on 23 agosto 2010 at 4:20 pm

    Salvo, non ho capito la sua osservazione (“C’è scritto che se sono addebitate a parte con l’opportuna indicazione non dovranno essere rimborsate ..”). Qui parliamo solo ed esclusivamente di diritti di recesso senza ragioni particolari. A me risulta invece che l’acquirente ha diritto al rimborso di TUTTE le spese: “… rimborso riguardante tutte le somme versate dal consumatore risultanti dal contratto, QUALUNQUE sia la causa del pagamento delle stesse.” Tutte e ANCHE quelle di ritorno se NON specificato nel sito. Quindi ricordarsi di specificare che le spese di ritorno sono a carico del compratore.
    Poi c’è un’altra cosa: sempre “per capriccio” l’acquirente potrebbe usare il suo diritto di recesso pur avendo fatto uso del bene acquistato e ottenere lo stesso il rimborso totale. Ad esempio, nel mio caso potrebbe succedere che qualcuno che vuol fare una festa chic mi ordini due o più costosissime affettatrici a volano con piedistallo, le usi per la sua festa e poi me le rimandi, esigendo il rimborso di tutto quanto versato! Io mi ritroverei due macchine costosissime usate che nessuno comprerà più a prezzo pieno più le spese di trasporto.
    Come nel caso di rimborso di spese di ritorno, anche per questo problema è necessario avvertire chiaramente che in caso di uso del bene in recesso, verrà applicato un tot di rimborso.
    E’ importante stare attenti nel redigere le condizioni di vendita per difendersi dai furbetti che purtroppo conoscono benissimo le regole al loro favore.
    Da notare che esiste, nel Codice del Consumo, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ Articolo 55 Esclusioni che riguarda alcuni casi di esclusione del diritto di recesso. Uno di questi casi, al n. 2 , c) recita che il compratore non può esercitare il suo diritto di recesso in caso di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
    che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
    o alterarsi rapidamente.
    Nel mio caso (affettatrici) ho rimosso dalla vendita tutte le classiche con rifinitura alluminio e offro soltanto quelle verniciate con colori da scegliere, quindi personalizzate. Questo lo specifico anche nelle mie condizioni di vendita. Effettivamente i colori sono 186, i tipi di macchine più di 20 quindi ciascuna di esse è personalizzata e non è quindi soggetta a recesso. Neanche in fabbrica non possono averle pronte a magazzino.

  7. Nicola on 24 agosto 2010 at 4:14 pm

    > pur avendo fatto uso del bene acquistato e ottenere lo stesso il rimborso totale

    Non mi sembra. Hai diritto al reso solo se la merce non è utilizzata. (salvo forse il caso dell’abbigliamento che uno lo deve provare)

  8. Salvo on 24 agosto 2010 at 9:12 pm

    Bisogna mettere dei sigilli personalizzati, altrimenti si fa presto ad utilizzare e rimandare, ci sono prodotti che anche se utilizzati non è possibile verificarlo….

  9. Valeria Vernon on 25 agosto 2010 at 3:43 pm

    In questa materia dobbiamo rassegnarci a vedere leggi non completamente logiche, come nel caso eclatante del rimborso delle spese di spedizione di andata e pure di ritorno se non specificate nelle condizioni di vendita o comunque se non comunicate altrimenti al compratore. Quella del rimborso parziale in caso di uso della merce (badi bene, dell’uso senza deterioramento della merce) sarebbe logica ma non è applicabile se non specificato espressamente o comunque comunicato al compratore.
    Adesso cerco la norma e gliela passo.
    Bene ha fatto la Dr. Rotondi a scrivere questo articolo.

  10. Valeria Vernon on 25 agosto 2010 at 4:09 pm

    Trovato al punto 14, paragrafo 3 della sentenza del 15 aprile scorso (vedere link sopra) dianzi citata che recita:
    “3. In deroga all’art. 346, n. 2, primo periodo, punto 3, il consumatore è tenuto a corrispondere un rimborso per il deterioramento della cosa derivante da un uso della stessa conforme alla sua destinazione, PURCHE’ SIA STATO INFORMATO PER ISCRITTO AL PIU’ TARDI AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, di tale conseguenza e della possibilità di evitarla. Il rimborso non è dovuto se il deterioramento è esclusivamente riconducibile all’esame del bene. L’art. 346, n. 3, primo periodo, punto 3, non si applica qualora il consumatore sia stato correttamente informato del suo diritto di recesso o ne abbia avuto altrimenti conoscenza. ”
    A mio avviso “e abbia avuto altrimenti conoscenza” sono le condizioni di vendita che al momento dell’ordine i compratori confermano di aver letto.

  11. ette on 3 settembre 2010 at 10:02 am

    Quindi il cliente ha il diritto di recedere dal contratto per intero e quindi anche dal servizo (spedizione) del quale ha già usufruito. Mi pare che si crei un precedente pericoloso. Penso che se si applicherà veramente questa “regola” l’e-commerce si ridurrà tantissimo e quanto meno spariranno le vendite di prodotti dal costo di spedizione elevato.

  12. Salvo on 3 settembre 2010 at 1:05 pm

    In effetti il cliente non può recedere da un servizio già usufruito (in questo caso la spedizione è il servizio) può non piacergli l’oggetto acquistato, questo si.

    E nel caso che il cliente acquista ad esempio 2 cellulari diversi spediti con un’unica spedizione, uno dei 2 non gli piace, e lo rimanda indietro, come si rimborsano le spedizioni? Totali o parziali (la metà)? Perchè a volte basta aggiungere tipo 2 Euro in più per ogni articolo…

  13. Valeria Vernon on 3 settembre 2010 at 9:13 pm

    Le norme si trovano cliccando sui link forniti all’inizio dell’articolo.

    L’interpretazione è quella della Corte Europea che è notevolmente indirizzata a proteggere il consumatore al massimo pur non capendo un bel nulla di quanto va a legiferare, ma non è la prima volta.

    E’ chiaro che la logica NON valeva quando la C.E. ha deciso che le spese di spedizione facevano parte dell’oggetto e che quindi in caso di recesso erano TOTALMENTE rimborsabili entro ben precisi limiti di tempo. E non solo, è stato stabilito che vanno rimborsate ANCHE le spese di ritorno nel caso qualche disgraziato e-commerce non ne avesse debitamente informato il compratore PRIMA del suo ricevimento dell’oggetto acquistato.
    Altra fregatura potenziale è l’uso dell’oggetto. Se ho capito bene, il compratore può decidere di esercitare il diritto di recesso anche dopo aver usato l’oggetto, salvo le derrate alimentari e le merci personalizzate (non ricordo se c’è altro nelle eccezioni, e ottenerne il rimborso totale se non avvisato dal venditore anche nel caso di merce “personalizzata”.
    Quindi al limite, se il commerciante dovesse omettere di scrivere, avvertire, informare il compratore, egli potrebbe trovarsi a rimborsare il costo dell’oggetto, il costo del trasporto di andata e quello di ritorno e di ritrovarsi una merce usata che non ha sicuramente lo stesso valore di quella inviata. Insomma cornuto e mazziato.

    E’ quindi prudente aggiornare subito le condizioni di vendita al paragrafo che riguarda il diritto di recesso.

    Molta gente non sa NULLA di tutto questo, non lo sapevo neanch’io, per cui devo ringraziare ancora una volta e mai abbastanza la Avv. Rodondi che forse ci potrebbe dare qualche consiglio.

  14. Valeria Vernon on 4 settembre 2010 at 9:33 am

    Scusate mi ero distratta: caso di rinvio di uno degli oggetti acquistati ricevuti assieme ad altri. Facciamo un esempio: il trasporto dell’oggetto A costa 20, ma se si aggiunge anche l’oggetto B il supplemento è di soli 2 EUR. Cosa succede se rinviano uno degli oggetti ? Si deve fare in modo che il trasporto per l’oggetto rimanente non venga artificiosamente diminuito grazie al recesso. Quindi si dovrebbe ricalcolare il costo del trasporto per l’oggetto non restituito e rimborsare la differenza. Questo mi pare logico però all’UE sarebbero anche capaci di dire altrimenti. Comunque sarebbe utile mettere in chiaro che il trasporto dei due oggetti assieme costa 20+2 senza specificare 20 per A e 2 per B.

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