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	<title>Notizie dall&#039;E-Commerce &#187; merchant</title>
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	<description>Notizie dall&#039;E-Commerce: la rubrica curata dall&#039;associazione AICEL, dedicata all&#039;informazione e alle notizie sul mondo del commercio elettronico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:18 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Gli eStore Europei Meritano Fiducia</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/gli-estore-europei-meritano-fiducia-959.html' addthis:title='Gli eStore Europei Meritano Fiducia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La rete dei centri europei dei consumatori - Ecc-Net, sostenuta dalla Ue  e per l&#8217;Italia gestita da Adiconsum &#8211; ha condotto una indagine e verificato l&#8217;affidabilià dei sistemi di e-commerce europei. I mystery shopper &#8211; normali consumatori non direttamente riconducibili ai centri &#8211; hanno effettuato 305 acquisti in 28 paesi  e analizzato le criticità del sistema europeo. Le maggiori difficoltà incontrate dagli acquirenti si sono manifestate al momento della restituzione della merce (diritto di recesso) e nella restituzione di tutte le spese originali sostenute. Più della metà degli eStore selezionati -in base a una serie di criteri minimi di adeguatezza alle vendite transfrontaliere- per la verifica  ha in realtà evidenziato diversi problemi (difficoltà nella gestione della consegna, nei pagamenti e sopratutto nelle versioni linguistiche) che di fatto li hanno resi inadatti agli acquisti online da altri paesi della Ue. I merchant europei hanno superato bene l&#8217;esame: il 94% dei prodotti acquistati è stato consegnato (un aumento rispetto al 66% nel 2003) e solamente l&#8217;1% dei prodotti è giunto difettoso o diverso dalla merce ordinata.  Quando la merce è stata restituita conformemente alle norme di ripensamento, il costo dei prodotti è stato rimborsato nel 90% dei casi. Alcuni operatori commerciali hanno applicato restrizioni illegali alla [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/gli-estore-europei-meritano-fiducia-959.html' addthis:title='Gli eStore Europei Meritano Fiducia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/gli-estore-europei-meritano-fiducia-959.html' addthis:title='Gli eStore Europei Meritano Fiducia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_962" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2012/01/acquisti-sicuri-con-aicel.jpg"><img class=" wp-image-962 " title="SonoSicuro, diamo fiducia all'ecpmmerce" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2012/01/acquisti-sicuri-con-aicel-300x214.jpg" alt="" width="180" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">Acquisti online</p></div>
<p>La rete dei centri europei dei consumatori - Ecc-Net, sostenuta dalla Ue  e per l&#8217;Italia gestita da Adiconsum &#8211; ha condotto una indagine e verificato l&#8217;affidabilià dei sistemi di e-commerce europei.<br />
I mystery shopper &#8211; normali consumatori non direttamente riconducibili ai centri &#8211; hanno effettuato 305 acquisti in 28 paesi  e analizzato le criticità del sistema europeo.</p>
<p id="articolo">Le maggiori difficoltà incontrate dagli acquirenti si sono manifestate al momento della restituzione della merce (diritto di recesso) e nella <a title="Diritto Recesso: le spese di consegna devono essere rimborsate" href="http://www.aicel.info/notizie/diritto-recesso-le-spese-di-consegna-devono-essere-rimborsate-623.html">restituzione di tutte le spese originali sostenute</a>.</p>
<p>Più della metà degli eStore selezionati -in base a una serie di criteri minimi di adeguatezza alle vendite transfrontaliere- per la verifica  ha in realtà evidenziato diversi problemi (difficoltà nella gestione della consegna, nei pagamenti e sopratutto nelle versioni linguistiche) che di fatto li hanno resi inadatti agli acquisti online da altri paesi della Ue.</p>
<p>I merchant europei hanno superato bene l&#8217;esame: il 94% dei prodotti acquistati è stato consegnato (un aumento rispetto al 66% nel 2003) e solamente l&#8217;1% dei prodotti è giunto difettoso o diverso dalla merce ordinata.  Quando la merce è stata restituita conformemente alle norme di ripensamento, il costo dei prodotti è stato rimborsato nel 90% dei casi.<br />
Alcuni operatori commerciali hanno applicato restrizioni illegali alla restituzione della merce  e il 57% non ha creato  difficoltà nel rimborso delle spese relative alla consegna iniziale.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo punto mette in evidenza un problema comune ai merchant europei. L&#8217;attuale normativa prevede che nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso, il venditore &#8220;e&#8217; tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore&#8221; comprese quindi le spese di trasporto originarie (non quelle di rientro del prodotto).<br />
Il fatto che nel 57% dei casi il venditore non abbia rimborsato i costi del trasporto iniziale è la conferma che i professionisti giudicano iniqua la norma. Con il rimborso delle spese di spedizione infatti il merchant ha una perdita secca che va ad aggiungersi ai costi di ripristino del prodotto -quando possibile- per la successiva vendita.</p>
<p>Questa ricerca ha confermato i risultati dell&#8217;analoga ricerca condotta nel 2003 e ha messo in evidenza come ci sia un deciso miglioramento delle vendite trasfrontaliere anche se gli operatori sono ancora pochi.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/gli-estore-europei-meritano-fiducia-959.html' addthis:title='Gli eStore Europei Meritano Fiducia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<title>Diritto di Recesso: quali sono gli effetti?</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html</link>
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		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Rodondi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[codice consumo]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva europea]]></category>
		<category><![CDATA[diritto recesso]]></category>
		<category><![CDATA[merchant]]></category>
		<category><![CDATA[normativa italiana]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Come noto, nel recepire la direttiva europea relativa alla protezione dei consumatori, la normativa italiana  ha approntato il cosiddetto Codice del Consumo ( D.lgs. 206 del 2005)  riguardante la  tutela del consumatore. In esso si trova anche  la disciplina   relativa ai contratti a distanza e ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali, disciplina applicabile ai contratti telematici. Di particolare rilievo  è  la possibilità concessa al consumatore di esercitare il  diritto di recesso senza necessità di addurre alcuna motivazione.  Il termine per  avvalersi di detta facoltà di ripensamento in caso di fornitura di beni decorre dalla data di ricevimento della merce ed è pari a 10 giorni lavorativi. Quali sono gli effetti derivati dall’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore? Le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni.  Ciò comporta, in primo luogo, che il consumatore dovrà provvedere a restituire il bene ricevuto dal merchant secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto. In ogni caso il termine per la restituzione non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del bene. E dunque qualsiasi clausola contrattuale che prevedesse un termine inferiore non sarebbe valida. E per quanto riguarda le spese? La norma in tal senso [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div id="attachment_593" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-593" title="Diritto di Recesso nel Commercio Elettronico" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/03/recesso-150x105.gif" alt="Diritto Recesso" width="150" height="105" /><p class="wp-caption-text">Diritto Recesso</p></div>
<p>Come noto, nel recepire la  direttiva europea relativa alla protezione dei consumatori, la normativa  italiana  ha approntato il cosiddetto  Codice del Consumo ( <div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpqEMcUS.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpqEMcUS.pdf'>D.lgs. 206 del 2005</a></div></div><div class='clear'></div>)   riguardante la  tutela del  consumatore.</p>
<p>In esso si trova anche   la disciplina   relativa ai  contratti a distanza e ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali,  disciplina applicabile ai contratti telematici.</p>
<p>Di particolare rilievo  è  la  possibilità concessa al consumatore di esercitare il  diritto di recesso senza necessità di addurre  alcuna motivazione.  Il termine per  avvalersi di detta facoltà di ripensamento in  caso di fornitura di beni decorre dalla data di ricevimento della merce ed è  pari a 10 giorni lavorativi.</p>
<p><strong>Quali sono gli effetti  derivati dall’esercizio del diritto di recesso da parte del  consumatore</strong>?</p>
<p>Le <span style="text-decoration: underline;">parti sono sciolte dalle  rispettive obbligazioni</span>.  Ciò  comporta, in primo luogo, che il consumatore dovrà provvedere a restituire il  bene ricevuto dal merchant secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto.  In ogni caso il termine per la restituzione non potrà essere inferiore a 10  giorni lavorativi dalla data di ricezione del bene. E dunque qualsiasi clausola  contrattuale che prevedesse un termine inferiore non sarebbe valida.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">E per quanto riguarda le  spese?</span> La norma in tal senso è chiara nello stabilire che spettano al  consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma  solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. <span style="text-decoration: underline;">Il merchant, dunque,  dovrà fare bene attenzione a non dimenticare di inserire nelle clausole  contrattuali tale obbligo a carico del consumatore</span>. Diversamente,  infatti,  il consumatore potrebbe anche  pretendere il pagamento delle spese di restituzione della  merce.</p>
<p>Il merchant, da  parte sua,  è tenuto a rimborsare  gratuitamente  e non oltre trenta giorni  dalla data in cui è venuto a conoscenza del recesso,  le somme versate dal consumatore. La norma  non chiarisce se tali somme siano o meno comprensive di quelle di spedizione  “originarie” ossia relative all’invio della  merce dal merchant al consumatore. Nemmeno risulta chiara la direttiva  comunitaria 97/7 da cui ha tratto origine la norma in oggetto, <span style="text-decoration: underline;">tanto che pende avanti  la Corte di  Giustizia Europea una causa diretta a risolvere la questione</span> ( la n.  C-511/08).</p>
<p>A fronte di un’ interpretazione più  favorevole al professionista che ammetterebbe l’obbligo di rimborso del  fornitore per l’ammontare delle spese di consegna al consumatore, si  contrappongono le conclusioni del 28.01.2010 dell’Avvocato Generale UE.</p>
<p>Quest’ultimo  ha insistito affinché la Corte risolva il quesito  disponendo che la  direttiva 97/7 &#8211; nella  parte riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a  distanza-  sia interpretata in modo tale  che nessuna normativa nazionale possa   addebitare al consumatore le spese di consegna della merce in conseguenza  del suo diritto di recesso .</p>
<p>Dunque al consumatore, in caso di  recesso, non dovrebbe essere restituito solo il prezzo di acquisto della merce  ma anche gli importi pagati dallo stesso al merchant con riferimento alla  conclusione o all’esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di consegna.</p>
<p>D’altra parte la tendenza ad un  interpretazione sempre più restrittiva e favorevole al consumatore si  percepisce anche dal tenore della proposta di  direttiva sui diritti dei consumatori presentata già nel 2008 dalla Commissione  Europea ( COM 2008 614) e tesa a disciplinare in modo uniforme  in tutti gli Stati europei la materia  relativa alla tutela del consumatore. Infatti in merito al diritto di recesso la  norma che armonizzerebbe il mercato comunitario detta, come obbligo del  commerciante, il rimborso di qualsiasi pagamento ricevuto dal  consumatore.</p>
<p>La questione, dunque, rimane aperta  almeno sino a che la  Corte non perverrà ad una pronuncia in merito ovvero  sino a quando verrà emanata una normativa ad  hoc.</p>
<p>Avvocato Cristina Rodondi &#8211;  Consulente AICEL</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/diritto-di-recesso-quali-sono-gli-effetti-592.html' addthis:title='Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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		<title>I 5 errori dei negozi online</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/i-5-errori-dei-negozi-online-75.html</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Cambiaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Law]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[aicel]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[directory]]></category>
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		<category><![CDATA[negozi on line]]></category>

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		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-5-errori-dei-negozi-online-75.html' addthis:title='I 5 errori dei negozi online ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>In questo periodo stiamo verificando i tanti negozi che hanno richiesto di entrare a far parte della Directory Aicel. Molti di essi purtroppo non riusciranno immediatamente a farne parte. Il motivo? il mancato rispetto del codice di autodisciplina di AICEL Con questo articolo voglio segnalarvi i punti che maggiormente non vengono rispettati. Osservando gli errori commessi dagli altri e-commerce, possiamo migliorare il nostro, ed entrare di diritto nella Directory Aicel Ecco dunque i punti meno rispettati P.Iva in Home Page &#8211; Oltre ad essere un obbligo di legge (esattamente Art.35 &#8211; comma 1 &#8211; del DPR 633/72) e&#8217; di fatto un segnale che viene dato al consumatore per assicurargli la presenza di una reale azienda dietro il sito. Rif. Privacy errato - Moltissimi e-shop contengono ancora i riferimenti alla legge 675/96, mentre ora e&#8217; in vigore la 196/2003. Non si tratta solo di una formalita&#8217;. In realta&#8217; il nuovo codice sulla Privacy impone tutta una serie di regole &#8211; a tutela della privacy del consumatore &#8211; che vanno necessariamente rispettate. Una sintetica quanto esaustiva spiegazione di come vengono trattati i dati dei consumatori e&#8217; il primo passo per ottenerne la fiducia. Diritto di recesso - E&#8217; importantissimo riportare in ogni [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-5-errori-dei-negozi-online-75.html' addthis:title='I 5 errori dei negozi online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-5-errori-dei-negozi-online-75.html' addthis:title='I 5 errori dei negozi online ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>In questo periodo stiamo verificando i tanti negozi che hanno richiesto di entrare a far parte della Directory Aicel.</p>
<p>Molti di essi purtroppo non riusciranno immediatamente a farne parte. Il motivo? il mancato rispetto del <div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://directory.aicel.it/RegolamentoDirectoryAicel.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://directory.aicel.it/RegolamentoDirectoryAicel.pdf'><span style="color: red;">codice di autodisciplina di AICEL</span></a></div></div><div class='clear'></div></p>
<p>Con questo articolo voglio segnalarvi i punti che maggiormente non vengono rispettati. Osservando gli errori commessi dagli altri e-commerce, possiamo migliorare il nostro, ed entrare di diritto nella <a href="http://directory.aicel.it/" target="_blank">Directory Aicel</a></p>
<p>Ecco dunque i punti meno rispettati</p>
<ul>
<li><strong>P.Iva in Home Page</strong> &#8211; Oltre ad essere un obbligo di legge (esattamente Art.35 &#8211; comma 1 &#8211; del DPR 633/72) e&#8217; di fatto un segnale che viene dato al consumatore per assicurargli la presenza di una reale azienda dietro il sito.</li>
<li><strong>Rif. Privacy errato </strong>- Moltissimi e-shop contengono ancora i riferimenti alla legge 675/96, mentre ora e&#8217; in vigore la 196/2003. Non si tratta solo di una formalita&#8217;. In realta&#8217; il nuovo codice sulla Privacy impone tutta una serie di regole &#8211; a tutela della privacy del consumatore &#8211; che vanno necessariamente rispettate. Una sintetica quanto esaustiva spiegazione di come vengono trattati i dati dei consumatori e&#8217; il primo passo per ottenerne la fiducia.</li>
<li><strong>Diritto di recesso </strong>- E&#8217; importantissimo riportare in ogni e-commerce le istruzioni su come il consumatore puo&#8217; esercitare il diritto di recesso. Chiarire quali prodotti ne sono esclusi, la modalita&#8217; con cui vanno restituiti etc. semplifica anche la gestione dei rientri. Inoltre le associazioni dei consumatori sono molto attente su questo punto. E se non viene rispettato, il consumatore ha ben tre mesi di tempo per ripensarci&#8230;.</li>
<li><strong>Metodi di pagamento e spedizione </strong>- Si, sembra incredibile, ma alcuni e-commerce non riportano nelle condizioni di vendita come potra&#8217; essere effettuato il pagamento, e in che modo verra&#8217; spedita la merce. Ma perche&#8217; dare un calcio ad un potenziale cliente che ci ha gia&#8217; raggiunto, non dandogli queste poche ma essenziali informazioni ?</li>
<li><strong>Indirizzi di contatto </strong>- Anche qui basta poco per aumentare la fiducia nel potenziale cliente: un indirizzo, un numero di telefono o fax per contattare l&#8217;e-commerce tranquilizza il cliente, sapendo che dall&#8217;altra parte dello schermo ha comunque una ditta in carne ed ossa pronto ad ascoltarlo per qualsiasi problema</li>
</ul>
<p><strong>E tu, il tuo e-commerce rispetta il codice aicel ?</strong></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-5-errori-dei-negozi-online-75.html' addthis:title='I 5 errori dei negozi online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
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